Home » Agevolazioni Fiscali » Iva e “miscugli di frutta”: le differenze per l’agevolazione

Iva e “miscugli di frutta”: le differenze per l’agevolazione

Le agevolazioni fiscali relative all’applicazione dell’Iva subiscono un distinguo a seconda dell’effettiva composizione di determinati preparati alimentari: ci stiamo riferendo in questo caso a dei veri e propri miscugli di frutta, i quali non sono tutti uguali. In effetti, come emerge da due diverse risposte fornite dall’Agenzia delle Entrate (sono contenute nelle risoluzioni 269/E e 270/E pubblicate nel corso della giornata di ieri), l’Iva ridotta al 10% vale solamente per l’alimento masticabile a base prevalente di frutta, con determinati quantitativi di zucchero e di agente addensante; l’aliquota dell’imposta rimane invece ordinaria (20%), nel caso in cui il prodotto non può essere assimilato ai preparati medici o a base di frutta (ci troviamo di fronte a una bevanda analcolica dolce e aromatizzata). Le differenze appena illustrate si sono rese necessarie a seguito di due distinti interpelli, i quali richiedevano specifici chiarimenti in merito all’applicazione dell’Imposta sul Valore Aggiunto nell’ipotesi di cessione di particolari prodotti alimentari.

 

C’è comunque da dire che le due richieste hanno comunque trovato punti in comune: anzitutto, sono state entrambe dichiarate inammissibili e, inoltre, non seguono la procedura tipica di un’istanza di questo tipo. Il Fisco si è limitato a spiegare l’argomento in questione solamente da un punto di vista giuridico, dopo aver provveduto a chiedere all’Agenzia delle Dogane la classificazione degli alimenti. La risoluzione 270/E ha associato l’Iva agevolata all’alimento masticabile, classificato dalle stesse Dogane come un composto di liquidi e semisolidi pastorizzati a base prevalente di frutta (il tipico esempio è un succo di frutta).

 

La risoluzione 269/E, invece, ha specificato come, nel caso di gel a base aromatizzata e zuccherata (l’interpello proveniva da una ditta operante nel commercio all’ingrosso di articoli medicali ortopedici) l’aliquota rimane ordinaria, quindi al 20%, in quanto preparati di questo tipo non sono assimilabili ai componenti alimentari usati per il mantenimento della salute e del benessere in generale.