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Alle insalate assortite si applica l’Iva al 4%

Le troviamo praticamente in qualsiasi bar, supermercato o tavola calda: si sta parlando delle insalate assortite e pronte, quelle che più propriamente dovrebbero essere definite “prodotti ortofrutticoli di quarta gamma”. Sono proprio questi prodotti i protagonisti assoluti della risoluzione 23/E resa pubblica ieri dalla nostra amministrazione finanziaria, un documento che ha chiarito come tale alimento debba essere soggetto all’Imposta sul Valore Aggiunto in forma agevolata, vale a dire quella che sconta l’aliquota del 4% (vedi anche Iva al 4% per le patate prefritte e surgelate).

I dubbi sono sorti in merito alla classificazione di tali generi, visto che si tratta di verdure che beneficiano di una tecnologia piuttosto particolare che garantisce la loro conservazione. Oltre ai normali prodotti freschi, infatti, si trovano anche queste varietà, associate ad altri ingredienti, spesso secchi (come ad esempio noci, olive e crostini), oppure di natura non vegetale (tonno, salumi e formaggi). Le confezioni si trovano di solito nel banco frigo, di conseguenza l’industria alimentare può garantire un unico prodotto che è pronto per il consumo. Ma dell’ambito fiscale non si è mai parlato in maniera molto chiara. Stando al parere diffuso dall’Agenzia delle Dogane, è necessario prendere il considerazione quello che è il carattere essenziale, facendo però attenzione anche agli altri elementi, al peso e al volume.

La prevalenza dell’ortofrutta è però evidente e facilmente intuibile. Per questo motivo le Dogane hanno inserito il prodotto nel capitolo dedicato a ortaggi o legumi, piante, radici e tuberi commestibili. In aggiunta, le insalate in questione devono essere classificate sempre in base all’elemento prevalente da questo punto di vista. L’Agenzia delle Entrate ha pertanto acquisito il parere, giudicando come le vendite di simili prodotti, anche quelli misti, sono interessate dall’applicazione dell’aliquota più bassa dell’Iva, quella al 4% (si può avere una conferma di ciò leggendo la voce numero 5 della Tabella A parte II che è allegata al Decreto Iva).