Alle insalate assortite si applica l’Iva al 4%

Le troviamo praticamente in qualsiasi bar, supermercato o tavola calda: si sta parlando delle insalate assortite e pronte, quelle che più propriamente dovrebbero essere definite “prodotti ortofrutticoli di quarta gamma”. Sono proprio questi prodotti i protagonisti assoluti della risoluzione 23/E resa pubblica ieri dalla nostra amministrazione finanziaria, un documento che ha chiarito come tale alimento debba essere soggetto all’Imposta sul Valore Aggiunto in forma agevolata, vale a dire quella che sconta l’aliquota del 4% (vedi anche Iva al 4% per le patate prefritte e surgelate).

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Le barriere architettoniche e l’Iva al 4%

Questa estate si è avuto modo di parlare delle piattaforme elevatrici e dell’Iva al 4% per le cessioni: ora il discorso può essere ampliato senza dubbio alle barriere architettoniche in generale. In particolare, bisogna capire qual è la definizione più corretta a cui fare riferimento per applicare l’Imposta sul Valore Aggiunto in forma ridotta. Lo spunto normativo più importante è senza dubbio quello che viene fornito dal secondo articolo del Decreto Ministeriale numero 236 del 1989 (“Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l’accessibilità, l’adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell’eliminazione delle barriere architettoniche”).

L’Iva agevolata per le pubblicazioni destinate ai non vedenti

I recenti aumenti dell’Imposta sul Valore Aggiunto fanno spesso sperare in alcune agevolazioni e riduzioni per quel che riguarda la sua aliquota: in alcuni casi, poi, questi benefici sono più che dovuti, viste le situazioni particolari che si affrontano. Ad esempio, bisogna capire se l’aliquota ridotta dell’Iva che è valida per le pubblicazioni che sono destinate ai soggetti diversamente abili può essere applicata anche nell’ipotesi in cui gli acquisti non siano posti in essere dal soggetto beneficiario in maniera diretta.

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Piattaforme elevatrici: Iva al 4% per le cessioni

L’Imposta sul Valore Aggiunto è l’assoluta protagonista delle ultime disposizioni del Fisco: in effetti, oltre alle precisazioni sui parquet flottanti, la nostra amministrazione fiscale si è soffermata anche sul trattamento fiscale delle cessioni di piattaforme elevatrici. Queste ultime hanno la possibilità di sfruttare l’aliquota del 4% per quel che concerne l’Iva, ma è necessario che tali impianti siano costruiti nel rispetto totale della normativa per il superamento delle barriere architettoniche (si tratta della Legge 13 del 1989) e posseggano determinate caratteristiche tecniche. L’Agenzia delle Entrate ha precisato il tutto attraverso un apposito documento, la risoluzione 70/E.

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E-book: si va verso un 2011 con l’Iva al 4%

Il prossimo 20 gennaio potrebbe essere una data fondamentale per gli e-book, il formato elettronico che consente nuovi modi di pubblicazione e lettura dei libri: la data, infatti, dovrebbe essere quella del recepimento della Direttiva 47 del 2009 del Consiglio Europeo (relativa alle aliquote ridotte dell’Imposta sul Valore Aggiunto) e che sarà effettivamente operativa a partire da questo anno appena cominciato. Che cosa è previsto in tal senso? L’innovazione è di tipo fiscale come si può evincere con una certa facilità, visto che il testo in questione prevede appunto che per i libri informatici venga adottata un’aliquota dell’Iva pari al 4%, vale a dire la stessa che è prevista attualmente per i normali libri di carta. Da dove è nata la distinzione dunque? In pratica, da tempo una polemica aveva investito l’argomento: in effetti, la precedente aliquota dell’e-book era quella massima (20%), visto è stato considerato fino a questo momento alla stregua di un software.