Depositi Iva: dal 12 settembre vi saranno delle restrizioni

I depositi fiscali dell’Iva sono saliti agli onori della ribalta per la prima volta quattordici anni fa: era infatti il 1997 quando fu istituita questa particolare agevolazione tributaria, la quale va a riferirsi direttamente agli scambi commerciali che avvengono a livello intracomunitario. Quali vantaggi offrono di preciso? Il versamento dell’imposta in questione subisce un differimento temporale quando si tratta di estrarre le merci che sono state depositate. Ebbene, una novità di rilievo sta per riguardare proprio tali depositi. In effetti, manca ormai pochissimo all’introduzione di specifiche restrizioni sulla garanzia. La certezza si è avuta poco più di un mese fa, quando l’Agenzia delle Dogane ha provveduto a pubblicare un’apposita nota: tale documento ha messo in luce come l’innovazione diventerà una realtà concreta a partire dal prossimo 12 settembre, quindi tra undici giorni esatti.

Agenzia delle Dogane: a settembre nuova procedura per le indagini

Ancora due mesi e l’Agenzia delle Dogane potrà finalmente avviare la propria procedura telematica per condurre le indagini finanziarie: questa determinazione è comunque cominciata pochi giorni fa, quando Giuseppe Peleggi, direttore dell’agenzia stessa, ha approvato le regole in questione. Il regolamento, per l’appunto, include informazioni, notizie e altri documenti che diventano necessari per capire come si è svolta effettivamente l’operazione. Tra l’altro, questi controlli sono davvero molto utili in quanto si possono accertare in maniera accurata e dettagliata se vi sono state delle violazioni per quel che riguarda l’Imposta sul Valore Aggiunto e gli scambi che avvengono a livello intracomunitario. Qualche regione ha già potuto sperimentare il servizio e i risultati lusinghieri hanno spinto le Dogane ad ampliare il tutto all’intero territorio nazionale. Come funzionerà questa specifica procedura nel dettaglio?

L’Agenzia delle Dogane promuove la nuova cartella di pagamento

Risale ormai allo scorso 20 marzo il provvedimento con cui l’Agenzia delle Dogane ha provveduto a istituire quelle che sono le avvertenze relative al modello della propria cartella di pagamento esattoriale: come è noto, si tratta di quelle somme che sono state iscritte a ruolo dalla nostra amministrazione finanziaria, ma in tal caso queste stesse avvertenze sono state profondamente revisionate. In effetti, le modifiche hanno riguardato proprio tale ambito, in particolar modo le tipologie dei pagamenti iscritti a ruolo dalle Dogane, una operazione che si è resa necessaria per ottenere un quadro sempre più chiaro ed esaustivo di informazioni fiscali da destinare al contribuente. Il foglio delle avvertenze rappresenta un documento molto importante in questo senso, visto che in esso sono contenute le indicazioni principali per quel che concerne il modo con cui effettuare la richiesta di sospensione del versamento tributario.

Prodotti soggetti ad accisa: le Dogane fanno chiarezza

Era necessario fare un po’ di chiarezza in merito alle novità introdotte dal Decreto legislativo 48 del 2010, vale a dire il testo che ha dato attuazione alla direttiva comunitaria 118 del 2008 relativa alla libera circolazione di quei prodotti che sono soggetti ad accisa: la nota del 9 aprile dell’Agenzia delle Dogane ha proprio messo in luce alcune importanti precisazioni circa il ruolo che viene assunto dai soggetti obbligati. Anzitutto, il documento delle Dogane sottolinea che gli operatori che hanno provveduto a registrarsi alla data del 1° aprile (si tratta del giorno in cui il decreto ha assunto definitivamente efficacia) possono svolgere la loro attività in qualità di destinatari autorizzati, mentre quei soggetti che hanno richiesto l’apposita qualifica di destinatario registrato, l’immatricolazione avverrà seguendo il medesimo percorso che viene adottato per quel che concerne gli operatori professionali. I prodotti in regime sospensivo circa l’accisa verranno consegnati nel momento in cui saranno soddisfatti i requisiti appena citati.

 

Sistema Aes: le novità delle transazioni extra-Ue

Sono ormai più di due anni che, grazie alla nota dell’agenzia delle Dogane numero 1433, la prova dell’esportazione non viene più fornita dal visto ma da un apposito messaggio elettronico. Il tutto rientra nell’ottica della realizzazione del progetto comunitario denominato “Export Control System” (Sistema Comunitario di Esportazione Automatizzata – AES). Tale progetto, il quale consente il tracciamento elettronico e il controllo delle operazioni di esportazione, si articola nella prima fase Ecs (Export Control System) e nella più recente seconda fase Ecs, che ha disposto l’obbligo di comunicare i dati di sicurezza e dell’invio telematico della dichiarazione doganale di esportazione. Nell’ambito dell’Aes, l’apposizione del visto viene sostituita dal messaggio elettronico “risultati di uscita”, il quale viene inviato dalla Dogana di uscita a quella di esportazione: si tratta sostanzialmente della prova di uscita dalla Comunità europea e può essere consultata dagli operatori economici attraverso la digitazione del Movement reference number.

 

Dogane ed Entrate scoprono una frode Iva intracomunitaria

La Direzione Regionale per il Lazio e l’Umbria dell’Agenzia delle Dogane e la Direzione Regionale del Lazio dell’Agenzia delle Entrate hanno provveduto a porre in essere una vasta operazione di controllo e verifica per quel che riguarda una società multinazionale: a quest’ultima sono già state applicate sanzioni pari a 9 milioni di euro. Per essere più precisi, si tratta sostanzialmente di indagini volte a contrastare in maniera congiunta e comune l’evasione fiscale nell’ambito del settore dell’Iva intracomunitaria (l’Iva da applicare agli acquisti che vedono coinvolti paesi della comunità europea) e di altre imposte a carattere maggiormente nazionale. Un’importante attività investigativa è stata in grado di portare alle conclusioni di questa verifica; nel dettaglio, è stato possibile andare ad appurare alcuni comportamenti tributari di questa multinazionale, la quale ha utilizzato, in relazione al periodo d’imposta 2004, uno schema negoziale molto particolare, con l’intento di acquistare merce proveniente da altri paesi della comunità e da impiegare in una fase successiva nell’attività produttiva.

 

Iva e “miscugli di frutta”: le differenze per l’agevolazione

Le agevolazioni fiscali relative all’applicazione dell’Iva subiscono un distinguo a seconda dell’effettiva composizione di determinati preparati alimentari: ci stiamo riferendo in questo caso a dei veri e propri miscugli di frutta, i quali non sono tutti uguali. In effetti, come emerge da due diverse risposte fornite dall’Agenzia delle Entrate (sono contenute nelle risoluzioni 269/E e 270/E pubblicate nel corso della giornata di ieri), l’Iva ridotta al 10% vale solamente per l’alimento masticabile a base prevalente di frutta, con determinati quantitativi di zucchero e di agente addensante; l’aliquota dell’imposta rimane invece ordinaria (20%), nel caso in cui il prodotto non può essere assimilato ai preparati medici o a base di frutta (ci troviamo di fronte a una bevanda analcolica dolce e aromatizzata). Le differenze appena illustrate si sono rese necessarie a seguito di due distinti interpelli, i quali richiedevano specifici chiarimenti in merito all’applicazione dell’Imposta sul Valore Aggiunto nell’ipotesi di cessione di particolari prodotti alimentari.