Home » News Fiscali » Sistema Aes: le novità delle transazioni extra-Ue

Sistema Aes: le novità delle transazioni extra-Ue

Sono ormai più di due anni che, grazie alla nota dell’agenzia delle Dogane numero 1433, la prova dell’esportazione non viene più fornita dal visto ma da un apposito messaggio elettronico. Il tutto rientra nell’ottica della realizzazione del progetto comunitario denominato “Export Control System” (Sistema Comunitario di Esportazione Automatizzata – AES). Tale progetto, il quale consente il tracciamento elettronico e il controllo delle operazioni di esportazione, si articola nella prima fase Ecs (Export Control System) e nella più recente seconda fase Ecs, che ha disposto l’obbligo di comunicare i dati di sicurezza e dell’invio telematico della dichiarazione doganale di esportazione. Nell’ambito dell’Aes, l’apposizione del visto viene sostituita dal messaggio elettronico “risultati di uscita”, il quale viene inviato dalla Dogana di uscita a quella di esportazione: si tratta sostanzialmente della prova di uscita dalla Comunità europea e può essere consultata dagli operatori economici attraverso la digitazione del Movement reference number.

 


Il Documento amministrativo unico (Dau) dovrà essere presentato in occasione di tutte le transazioni, sia che si tratti di importazioni che di esportazioni: nel caso di importazioni, viene rilasciato il modello Dau numero 8 quietanzato che assume rilevanza Iva. Tale documento viene utilizzato per le merci comunitarie destinate ai paesi terzi, per le merci che provengono da paesi terzi e per le merci sottoposte a vincoli di carattere doganale. Dal Dau, inoltre, si possono estrapolare dati importanti: il regime doganale che è stato scelto, la tipologia di merci movimentate, la forma di garanzia prestata o l’eventuale esonero.

 

La garanzia permette poi di tutelare la pretesa tributaria da un’eventuale mancata chiusura del regime di transito; la dichiarazione di esportazione deve essere sottoposta a deposito presso l’ufficio doganale che è territorialmente competente. La fornitura che invece viene emessa dal fornitore extra-Ue non ha alcuna rilevanza ai fini Iva, ma solamente ai fini delle imposte dirette e dell’imposta di bollo.