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Le imprese italiane richiedono arbitraggi fiscali meno vincolanti

Le imprese italiane chiedono a gran voce delle importanti modifiche per quel che riguarda gli arbitraggi fiscali: la richiesta è una conseguenza diretta di una disposizione della cosiddetta “manovra d’estate”, la quale ha esteso la disciplina sulle società controllate estere alle nazioni europee con un fisco più favorevole di quello italiano, una situazione, questa, che fa sentire queste stesse imprese molto più svantaggiate. Per entrare nel dettaglio della norma, infatti, c’è da dire che tale estensione comporterà una situazione di questo tipo: le holding industriali e le assicurazioni che si sono insediate in un paese dove pagano meno tasse di quanto sarebbero state costrette in Italia, rientrerebbero in maniera automatica nella disciplina delle Controlled Foreign Companies. Le imprese del nostro paese necessitano di quattro ordini di cambiamento. Anzitutto, a loro parere, dovrebbe essere cancellato il testo normativo che si riferisce al “mercato dello Stato di insediamento”; la seconda richiesta riguarda una definizione più ampia nell’ambito di individuazione delle costruzioni societarie “destinate a eludere l’imposta nazionale” (secondo la Corte Europea, non vi è abuso di diritto se si va ad usufruire di una legislazione fiscale più favorevole).

 

Il terzo punto si riferisce invece all’abolizione dell’obbligo di presentazione di un interpello preventivo al Fisco; infine, non vi deve essere una fissazione retroattiva della decorrenza delle nuove regole. Tra l’altro, vi è anche la richiesta di escludere dal novero delle passive income companies, vale a dire le società di mero godimento, quelle holding che avrebbero in ogni caso beneficiato della Particpation Exemption nel caso in cui fossero state localizzate in territorio italiano.

 

Come detto, le imprese italiane puntano molto sul fattore “decorrenza”: lo Statuto del contribuente prevede espressamente che le modifiche da applicare alla disciplina delle imposte vengano applicate solo dal periodo di imposta immediatamente successivo a quello dell’entrata in vigore delle disposizioni che le prevedono. Anche in questo caso, dunque, dovrebbe essere valido il divieto di retroattività.