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Entrate: lavoratori frontalieri fuori dallo scudo fiscale

Ogni volta che si torna a parlare di scudo fiscale, è abbastanza scontato che qualsiasi tipo di novità contribuisca a chiarire il quadro di uno dei provvedimenti più dibattuti e approfonditi. Ieri si è assistito a un altro di questi chiarimenti: l’Agenzia delle Entrate ha infatti provveduto a “salvare” dallo scudo i lavoratori frontalieri, vale a dire quelle persone che hanno la residenza in Italia, ma che comunque svolgono la loro attività lavorativa in una sede estera. La prassi normale, in questi casi, avrebbe previsto che tali lavoratori dovessero “scudare” gli stipendi accreditati sui conti che sono stati aperti presso gli istituti esteri, pagando l’imposta del 5%. Invece, attraverso la pubblicazione della circolare 48/E delle stesse Entrate, è stato chiarito che questi soggetti rimangono fuori dallo scudo fiscale e, in particolare, i depositi e i conti correnti aperti presso banche all’estero per l’accredito degli stipendi.

 

Le motivazioni per tale esclusione sono state spiegate dall’Agenzia col fatto che i lavoratori frontalieri non devono rispettare obbligatoriamente il monitoraggio del fisco, vale a dire la compilazione del modulo RW relativo alla dichiarazione dei redditi (ricordiamo che la violazione di tale obbligo è una delle condizioni principali per l’adesione allo scudo fiscale). Oltre a questi contribuenti, bisogna precisare che non vi è alcuna adesione allo scudo neanche per i lavoratori dipendenti transfrontalieri e per coloro che svolgono un’attività in una impresa multinazionale all’estero: i loro conti non sono soggetti al provvedimento, anzi c’è una precisazione in più da parte del Fisco.

 

In effetti, questi dipendenti avrebbero dovuto provvedere alla dichiarazione dei redditi nel modulo RW, ma, visto che ci troviamo di fronte a dei redditi che sono assoggettati a tassazione alla fonte, rimane aperta la possibilità di rendere regolare la posizione fino al 2008, mediante la presentazione di una dichiarazione dei redditi integrativa: quest’ultima dovrà essere completata dal modulo RW e dal pagamento di una sanzione pecuniaria minima pari a 26 euro.

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