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Cinque per mille: novità su ripartizione anni 2007 e 2008

Arrivano delle novità importanti per quel che riguarda la ripartizione dei fondi per il cinque per mille a valere sugli anni 2007 e 2008. L’Agenzia delle Entrate, in data odierna, 1 giugno 2010, ha infatti reso noto che, per effetto della Legge di conversione del Decreto Incentivi, c’è stato un ampliamento delle tipologie di enti del volontariato che possono essere ammessi al beneficio. Come diretta conseguenza, per questi nuovi potenziali beneficiari si sono subito aperti i termini per poter produrre le dichiarazioni sostitutive entro e non oltre la data del prossimo 30 giugno del 2010. In particolare, a valere sulla ripartizione dei fondi, ed a valere sull’anno 2007, i nuovi soggetti ammessi sono quelle fondazioni che sono riconosciute e che operano in settori quali la formazione, l’istruzione, l’arte, la promozione della cultura, l’assistenza sociale, lo sport dilettantistico e l’assistenza socio-sanitaria. A valere sull’anno 2008, in accordo con quanto precisa l’Agenzia delle Entrate con una nota ufficiale, vengono invece ammesse le stesse fondazioni ma quelle che operano  senza fine di lucro sia in via prevalente, sia in via esclusiva.

Tutti i nuovi potenziali soggetti ammessi alla ripartizione dei fondi dovranno così provvedere entro il corrente mese ad inviare al Fisco la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà fermo restando l’obbligo relativo alla iscrizione telematica a valere sul cinque per mille dell’anno 2007 e/o dell’anno 2008. In caso di mancato invio entro i termini della dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà scatta ovviamente la decadenza dal beneficio.

Per la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà occorre provvedere all’invio a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno alla Direzione regionale dell’Agenzia delle Entrate competente, ovverosia quella corrispondente alla sede legale dell’Ente. Alla dichiarazione, redatta sul modello conforme reperibile sul sito Internet dell’Agenzia delle Entrate, deve essere corredata, pena anche in questo caso la decadenza, una copia di un documento di riconoscimento del rappresentante legale dell’Ente che richiede l’ammissione alla ripartizione dei fondi.