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Indennità una tantum co co pro

Sono giunte diverse novità riguardo il tema delle indennità una tantum per i collaboratori coordinati e continuativi,  a progetto, i co co pro, direttamente dal sito dell’Inps. Ricordiamo che il rapporto di lavoro a progetto è caratterizzato da questi elementi:

  1. il progetto o programma o fasi di esso;
  2. l’autonomia del collaboratore in funzione del risultato;
  3. il coordinamento con il committente;
  4. la durata che deve essere determinata o determinabile;
  5. l’irrilevanza del tempo impiegato per l’esecuzione della prestazione;
  6. l’assenza di un vincolo di subordinazione.

Dal 1° gennaio 2013 viene riconosciuta un’ indennità una tantum ai collaboratori coordinati e continuativi iscritti in via esclusiva alla Gestione separata presso l’Inps, che soddisfino “in via congiunta” una serie di requisiti.

Essi sono:

  • aver operato in regime di monocommittenza nell’anno precedente;
  • aver conseguito un reddito lordo complessivo soggetto a imposizione fiscale non superiore al limite di 20.000 euro semre nell’anno precedente;
  • aver accreditato almeno una mensilità presso la Gestione separata nell’anno di riferimento (2013);
  • aver dichiarato l’assenza di contratto di lavoro per un periodo ininterrotto di almeno due mesi nell’anno 2012;
  • avere almeno tre mensilità accreditate presso la Gestione separata nell’anno precedente (2012).

La domanda va presentata anche in via telematica, seguendo il percorso “Invio Domande di prestazioni a Sostegno del reddito” – “Indennità Una Tantum Co.Co.Pro.”; inoltre si può anche scaricare e stampare il documento.

Ma come si calcola la prestazione? Per gli anni 2013, 2014 e 2015, l’importo della prestazione è pari al 7 per cento moltiplicato per il minor numero tra le mensilità accreditate l’anno precedente e quelle non coperte da contribuzione. Per il 2013 il minimale annuo di reddito è di 15.357,00 euro. L’indennità una tantum viene erogata in un’unica soluzione se pari o inferiore a 1.000,00 euro ovvero in importi mensili pari o inferiori a 1.000,00 euro se l’importo della prestazione è superiore a 1.000,00 euro.