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Pignoramento presso terzi oggetto di riforma

La legge di stabilità ha apportato delle novità anche in tema di pignoramento presso terzi, in particolare l’articolo 1 modifica alcune disposizioni del codice di procedura civile, da applicarsi a partire dal 1 gennaio di quest’anno.

E’ stato stabilito che il creditore deve indicare l’indirizzo di posta certificata (PEC) mentre il terzo ha la facoltà di inviare la sua dichiarazione al creditore anche tramite posta certificata. Inoltre il credito si considera non contestato se manca la dichiarazione del terzo o la in caso di mancata comparizione all’udienza stabilita dal creditore.

L’articolo 548 c.p.c. recita: “Se il pignoramento riguarda i crediti di cui all’articolo 545, terzo e quarto comma, quando il terzo non compare all’udienza stabilita, il credito pignorato, nei termini indicati dal creditore, si considera non contestato ai fini del procedimento in corso e dell’esecuzione….”. Inoltre se il terzo non compare alla nuova udienza, il credito pignorato o il possesso del bene di appartenenza del debitore, si considera non contestato a norma del primo comma.

Anche l’articolo 549 c.p.c. apporta delle novità, e stabilisce che se sulla dichiarazione del terzo sorgono contestazioni, queste sono risolte dal Giudice.
Il testo ufficiale recita così: «Se sulla dichiarazione sorgono contestazioni, il giudice dell’esecuzione le risolve, compiuti i necessari accertamenti, con ordinanza. L’ordinanza produce effetti ai fini del procedimento in corso e dell’esecuzione fondata sul provvedimento di assegnazione ed è impugnabile nelle forme e nei termini di cui all’articolo 617.»

La nuova procedura si applichera`alle nuove esecuzioni. Alcuni dubbi sorgono nel caso in cui non arrivi la dichiarazione del terzo, e si preferisca non iscrivere la causa a ruolo per non pagare il contributo unificato, nella speranza di ottenere un credito non contestato.

Nella redazione dell’atto di pignoramento presso terzi, onde evitare eccezioni, è consigliabile l’aggiornamento degli avvisi da dare al terzo, segnalando le conseguenze di legge della mancata o contestazione dichiarazione.

 

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