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Da tassa di circolazione a tassa di possesso

Tassa di circolazione o bollo? Dovremmo dire la “vecchia tassa di circolazione”, perchè oggi si chiama tassa di possesso. E la differenza non é poca, significa quindi che se abbiamo l’auto in garage dobbiamo pagare la tassa anche se non la usiamo? Evidentemente sì, almeno così si deduce dal cambiamento della nomenclatura. Quindi bollo di circolazione (da pagare solo se si “circolava”) divenuto ora tassa di possesso (da pagare per il solo possesso dell’auto).

La tassa regionale automobilistica é un tributo regionale, a carico sia dei veicoli iscritti al PRA (in questo caso si chiama tassa regionale di proprietà, meglio conosciuta come “bollo auto” ) sia dei veicoli non iscritti al PRA, es. ciclomotori, nel qual caso essa viene chiamata tassa regionale di circolazione. Dal 1° gennaio 1999 la competenza in materia di tasse automobilistiche è stata trasferita dal ministero delle Finanze alle Regioni a statuto ordinario e alle Province autonome di Bolzano e Trento.

E’ stato stabilito che la ricevuta che attesta l’avvenuto pagamento del tributo dovrà essere conservata per i tre anni successivi a quello del pagamento.

E doveste vendere il vostro veicolo, comunque dovete conservare la ricevuta della tassa. Inoltre se l’operazione è stata effettuata tramite banca, sarà obbligatorio conservare anche gli estratti conto dell’istituto di credito, solo in questo modo potrete rendere incontestabile l’avvenuto pagamento.

Possedete un’Autobianchi immatricolata nel 1979 o una Fiat del 1970? Secondo un elenco pubblicato recentemente molte vetture d’epoca rientrano tra i 1175 modelli di automobile che, essendo stati costruiti in Italia tra il 1972 e 1982, non sono tenuti al pagamento delle tasse automobilistiche.

Dal 1° gennaio 1998, la tassa automobilistica deve essere corrisposta sulla base della potenza effettiva del veicolo, espressa in kilowatt (kW). Il dato sulla carta di circolazione alla voce “motore”.

Il bollo non va più pagato quando si perde il possesso del veicolo e quando questi si rende indisponibile causa un provvedimento dell’Autorita’ giudiziaria o della Pubblica Amministrazione.

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