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Superbollo, scadenza entro 10 novembre

Oltre ai soliti appuntamenti con l’Iva per i commercianti, il pagamento di Unico, della cedolare secca, arriva questo mese anche il superbollo auto. Si tratta di una misura che riguarda non tutti i cittadini ma solo alcuni contribuenti e cioè coloro che sono possessori di veicoli che superano i 225 kilowatt di potenza. Ogni kilowatt oltre questa soglia prevede 10 euro di tassa. L’addizionale erariale sulla tassa automobilistica (il nome tecnico del superbollo) si applica a coloro che il 6 luglio 2011 erano in possesso di un’automobile con potenza superiore ai 225 kw che equivalenti quindi a 306 cavalli. Attenzione, si parla di possessori e quindi non solo i proprietari, ma anche gli usufruttuari e gli utilizzatori in leasing (come risulta dall’iscrizione al Pra). Il gettito derivante, al contrario del normale bollo auto non finirà nelle casse delle Regioni ma dell’erario.

Il superbollo, introdotto dalla manovra finanziaria estiva, è la prima scadenza di novembre: entro il 10 bisognerà pagarlo. Il Governo ha usato il parametro della potenza per delimitare la lista di veicoli soggetti alla nuova tassa: soltanto i modelli più potenti quindi dovranno pagare questo nuovo balzello, in Italia sono vendute approssimativamente oltre quattrocento auto con queste caratteristiche, quindi un buon numero di veicoli che genererà delle entrate per lo stato. Per ogni kW in eccesso il proprietario sarà costretto ad aggiungere, nel momento del pagamento del bollo tradizionale, 10 euro. Guai a chi non lo pagherà: a chi non rispetterà questa nuova norma e non verserà il “Superbollo” per le auto di lusso sarà applicata una multa.

L’addizionale deve essere corrisposta con le modalità e i termini da stabilire con Provvedimento del Ministero dell’Economia e delle Finanze – si legge nel testo all’articolo 21 della manovra economica messa a punto dal Ministro del’Economia Giulio Tremonti: -, d’intesa con l’Agenzia delle Entrate, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. In caso di omesso o insufficiente versamento dell’addizionale si applica la sanzione di cui all’articolo 13 del D. Lgs 18 dicembre 1997, n. 471, pari al 30 per cento dell’importo non versato.

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