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Ravvedimento operoso Imu, Tasi, Irpef: le novità

Coloro i quali pagheranno in ritardo Imu, Tasi, Irpef o altre tasse dell’anno in corso quanto dovranno pagare di sanzione?

 

Ieri è stato il giorno della scadenza scadenza per quanto concerne i pagamenti di molte delle tasse e imposte alle quali i contribuenti sono sottoposti nel corso dell’anno. Tra queste Imu, Tasi e Irpef del 2015.

Una settimana fa, l’Agenzia delle Entrate aveva chiarito tramite la nota 23/E le novità in merito al ravvedimento operoso contemplate nell’ultima Legge di Stabilità. Adesso il ravvedimento operoso è valido anche per i tributi locali come Imu e Tasi.

In altri termini, prima si paga (malgrado si sia in ritardo), meno si paga. Sopratutto se il pagamento avviene prima della fase di accertamento da parte del Fisco del mancato pagamento. Quali sono i tributi interessati?

Quali sono dunque le novità del ravvedimento operoso?

Per i tributi amministravi come IRPEF, IVA, addizionali varie e IRAP, il ravvedimento permette di pagare sanzioni ridotte sia prima dell’accertamento, che dopo la contestazione purché non sia in atto un atto di liquidazione o una comunicazione formale. Per i tributi locali e regionali, quali IMU, Tasi e Bollo Auto, il ravvedimento operoso offre sanzioni ridotte prima dell’accertamento del mancato pagamento. La circolare chiarisce che rimangono valide anche le opzioni di ravvedimento istituite prima dell’ultima Legge di Stabilità, ovvero il cosiddetto ravvedimento lungo, che può essere utilizzato per IMU e Tasi.

Due sono le tipologie di ravvedimento operoso. Quali?

Ravvedimento per mancato versamento: è possibile utilizzare il ravvedimento Mini, che permette di pagare entro 30 giorni dalla scadenza del tributo con sanzioni ridotte a 1/10 dell’importo (il 3 percento).

Ravvedimento per dichiarazione infedele o oltre i 30 giorni:

– 1/9 del minimo

– 1/7 del minimo

– 1/6 del minimo

– 1/5 del minimo