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Rateizzazione tasse arretrate: sentenza della Corte Suprema

Il contribuente che si trova in una temporanea condizione di obiettiva difficolta’ può richiedere all’agente della riscossione la rateizzazione del pagamento delle tasse dovute in più rate, così coloro che hanno problemi a pagare una o più cartelle di pagamento delle tasse arretrate, possono chiedere di pagare ratealmente i propri debiti. Lo ha affermato la Cassazione dando ragione a un contribuente moroso contro Equitalia, l’agenzia di riscossione (che sosteneva che la rateizzazione è solo una concessione da parte dell’esattore).

Equitalia si é dovuta ricredere, la sentenza 20778/10 della Suprema Corte ha sottolineato come

in base all’articolo 19 del dpr 602 del 1973 e successive modifiche, il contribuente che versi in temporanea condizione di obiettiva difficoltà, può richiedere (un tempo all’Amministrazione delle Entrate ed oggi all’agente della riscossione) la ripartizione del pagamento in più rate mensili. Questa disposizione viene incontro alle necessità del debitore per il quale rappresenta quindi una agevolazione, che anche nel significato comune ha, per l’appunto, il significato di aiuto, favore, facilitazione.

Quindi la Corte Suprema ha sancito come la decisione di rateizzazione non spetti all’agenzia di riscossione, ma ai giudici delle Commissioni tributarie, più vicini alle ragioni del contribuente, diversamente da l’agenzia di riscossione che ha ovviamente più interesse ad agevolare l’incasso. I giudici delle commissioni tributare decidono n base a considerazioni estranee alle specifiche imposte o tasse valutando le condizioni economiche di chi chiede la dilazione del pagamento.

I giudici vengono incontro alle necessita’ del debitore, per il quale rappresenta quindi un’agevolazione, che, anche nel linguaggio comune, ha per l’appunto, il significato di aiuto, favore, facilitazione – sottolinea la Corte Suprema – implicando pur essa una questione sulla spettanza o meno di un’agevolazione attinente alla fase della riscossione precedente a quella dell’esecuzione vera e propria, anche l’impugnazione del diniego di rateazione di un debito per imposte o tasse introduce una controversia di carattere tributario devoluta, come le altre in materia, alla giurisdizione delle Commissioni Provinciali e Regionali.

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