Viste le sanzioni prospettate a livello europeo in merito alla compilazione del quadro RW l’Italia, molto probabilmente, rivedrà la normativa in materia. L’obbligo di compilazione il quadro RW (destinato, ricordiamo ad attività di monitoraggio) sarà esteso a tutti gli intermediari finanziari tenuti agli obblighi anti riciclaggio che intervengono in movimentazioni di denaro (così come previsto dalla definizione contenuta nell’articolo 2, comma 1 lettera i) del decreto legislativo n. 231/1997).
Pertanto nel novero degli obbligati dovrebbero anche rientrare le compagnie di assicurazione, che attualmente sono escluse. Inoltre la tipologia di informazioni da comunicare all’Agenzia delle Entrate comprenderà ora tutti i dati che occorre fornire ai fini dell’antiriciclaggio (pertanto non solo assegni, movimenti di denaro e simili ma anche acquisti, vendite, trasferimenti di titoli, operazioni sul capitale sociale, ecc.). La comunicazione dovrebbe essere obbligatoria in tutti i casi in cui venga superata la soglia dei 15 mila euro (cumulabili nell’arco di una settimana).
Per quanto riguarda invece i soggetti diversi dagli intermediari finanziari (professionisti, commercialisti, revisori contabili) potranno comunque ricevere richieste di informazioni riguardo ai “titolari effettivi” dei loro clienti. Ad esempio in caso di società vengono considerati titolari effettivi le persone fisiche che detengono oltre il 25 % del capitale.
Agli intermediari finanziari spetta anche applicare una ritenuta d’acconto sugli interessi da finanziamento, compensi per garanzie, plusvalenze qualificate. Inoltre verrà semplificato il quadro Rw, in modo da rendere più intuitiva la compilazione. Verranno eliminate le sezioni I e III e rimarrà solo la sezione II (consistenza degli investimenti all’estero e delle attività estere di natura finanziaria). L’obbligo di compilazione del quadro sarà in capo non solo a persone fisiche, società semplici ed enti non commerciali residenti ma anche i soggetti non possessori diretti delle attività ma titolari effettivi secondo la norma antiriciclaggio
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Modifiche anche per quanto riguarda le sanzioni che vengono ridotte nell’intervallo 3 – 15 % (rispetto all’attuale sanzione che va dal 6 al 30 %) qualora le attività siano detenute in paesi black – list. Se ci si ravvede entro 90 giorni è possibile pagare la sanzione formale di 258 euro.