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Novità per deduzione costi in paesi black list

Una recente sentenza della commissione tributaria provinciale di Milano ha chiarito alcuni punti in materia di deducibilità dei costi nei paesi black list. Nel caso specifico la commissione tributaria ha sentenziato in merito ad uno spedizioniere che per effettuare il proprio lavoro utilizzava vettori propri e di terzi. Nel caso in cui arrivasse una commessa da parte di un società con residenza nei paesi black list lo spedizioniere commissionava il lavoro ad un vettore che aveva residenza proprio nei paesi black list. In materia l’agenzia delle entrate aveva contestato allo spedizioniere il fatto che non avesse prodotto prove documentali atte a dimostrare le due esimenti previste dall’art. 110 del Tuir richieste in materia di costi sostenuti nei paesi black list. Infatti si sarebbe dovuto dimostrare:

  • Che le imprese estere svolgono prevalentemente attività commerciale;

  • In alternativa alla prima esimente occorre produrre documentazione atta a dimostrare che l’operazione effettuata ha effettivamente ha un ritorno economico e che l’operazione è stata posta in essere.

Nel caso in esame il contribuente ha dimostrato che l’interesse economico ad acquistare il prodotto è nella convenienza di beneficare di un vettore locale, in modo da risparmiare su tempi e costi. Inoltre i costi sostenuti sono stati riaddebitati alle società clienti e pertanto e pertanto sono costi che hanno creato un profitto.

La sentenza della commissione provinciale ha dato ragione al contribuente intervenendo anche sul punto che i costi sostenuti da un’impresa per servizi forniti da un’impresa di uno Stato sono comunque deducibili come se fossero sostenuti nel primo Stato. Sul punto la sentenza tributaria dispone che le convenzioni internazionali hanno comune carattere di specialità e quindi hanno rilievo sulle norme nazionali, nel caso specifico il Tuir. In base a tale disposizione giudiziaria quindi per alcuni paesi balck list (come Malaysia, Svizzera, Corea del Sud ed altri) le convenzioni internazionali dovrebbero superare le disposizioni previste dal Tuir.