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La nuova legge svedese eviterà la doppia imposizione fiscale sui redditi

Sono ormai passati due mesi da quando il governo svedese ha presentato una proposta di legge molto interessante dal punto di vista fiscale: se infatti vi sarà l’approvazione, tale legge andrà a introdurre i cosiddetti Apa, acronimo che sta per Advance Princing Agreements nell’ordinamento tributario del paese scandinavo. Si tratta di una novità rilevante, in quanto fino ad oggi i contribuenti svedesi hanno dovuto anzitutto provveduto a determinare il metodo di calcolo dei prezzi di trasferimento transnazionali, al fine di evitare la doppia imposizione economica sui loro redditi. In questo caso, si è fatto riferimento al modello Ocse di convenzione fiscale dedicato alla Mutual Agreement Procedure, già presente in molti altri trattati sottoscritti dalla stessa Svezia. Cosa si intende per Apa? Sostanzialmente, si tratta di un’intesa tra il contribuente e il fisco, la quale consente di fissare il metodo di determinazione del prezzo di libera concorrenza in relazione alle transazioni oggetto dell’accordo.

 


L’Apa può poi essere di tre tipi: bilaterale o multilaterale, nel caso in cui venga garantito che il reddito delle imprese non sia assoggettato a doppia imposizione; esclusivamente unilaterale, se ci troviamo di fronte a un accordo che vincola solo il contribuente e il fisco del suo stato di residenza (in questo caso, però, il rischio di doppia imposizione economica non viene scongiurato del tutto). Con la nuova legge svedese, si fissano i presupposti soggettivi per l’accesso, andando a definire come autorità competente non più il ministero delle Finanze, ma l’autorità fiscale. In conclusione, si possono elencare i punti più importanti della legge.

 

C’è in particolare la disponibilità della procedura per imprese residenti o meno in Svezia; l’attivazione della procedura assoggettata al pagamento di una tassa di attivazione; la possibilità di scelta tra lingua inglese e svedese; la durata quinquennale dell’Apa; la possibilità di condurre delle riunioni preliminari alla presentazione dell’istanza; la modifica o risoluzione del contratto al verificarsi di alcune condizioni.