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I canoni d’affitto non pagati vanno dichiarati al fisco?

La morosità nel pagamento dei canoni di affitto è un fatto che succede spessissimo. Al punto che le procedure di sfratto riempiono i Tribunali italiani e implicano, proprio per il loro ingente numero, tempi non sempre celeri.

I numerosi problemi che la morosità porta con sé, inerenti tanto alla mancanza di un reddito sperato per il proprietario – locatore, quanto (almeno nei casi di morosità incolpevole) allo stato di grave precarietà esistenziale di cui la morosità è solo uno dei sintomi, riguardano i più disparati aspetti della vita della comunità.

Non ultimo fra i tanti risalta l’aspetto connesso alle conseguenze fiscali della morosità del conduttore. Il proprietario, cioè, si chiede se e come dichiarare al Fisco l’ammontare dei canoni pattuiti e risultanti dal contratto registrato, ma che non gli sono stati versati dal conduttore.   La legge [1] stabilisce che i canoni non percepiti non concorrono a formare il reddito solo dal momento in cui può considerarsi concluso il procedimento di convalida di sfratto per morosità del conduttore. Dalle imposte che siano state pagate con riferimento ai canoni non percepiti (quantificate sulla base del provvedimento del Giudice che convalida lo sfratto), deriva un credito di imposta di eguale importo.

Questi disposizione si applica esclusivamente alle locazioni ad uso abitativo, mentre non può farsene uso per ciò che concerne le locazioni commerciali come ha chiarito la giurisprudenza [2].   Per rendere ancora più chiara la disposizione di legge, l’Agenzia delle Entrate ha precisato [3] che i canoni non pagati non concorrono a formare il reddito del locatore dalla conclusione del procedimento di convalida di sfratto e che per conclusione di questo procedimento si intende: – la mancata comparizione all’udienza del conduttore moroso; – la comparizione del conduttore (è irrilevante che comparendo si opponga o meno alla convalida dello sfratto perché anche se dovesse opporsi da quel momento il procedimento di convalida è comunque concluso dato che si apre il diverso giudizio di merito).