Home » Imposte » Elusione fiscale: per la Cassazione c’è anche la violazione penale

Elusione fiscale: per la Cassazione c’è anche la violazione penale

Quando si parla di elusione fiscale si è soliti fare riferimento a un fenomeno meno grave rispetto all’evasione: in effetti, si tratta di una pratica considerata non illegale ma che aggira le leggi dal punto di vista sostanziale. Eppure, anche questa è una piaga che deve essere contrastata con la stessa intensità di altre. Sembra pensarla allo stesso modo anche la Corte di Cassazione, la quale in una recente sentenza ha fatto intendere come il risparmio di imposta conseguito mediante attività elusive non può escludere sempre e comunque la violazione di tipo penale, visto che in questo caso si viene a configurare una dichiarazione tributaria infedele. La sentenza fa ben sperare in merito alla criminalizzazione dell’elusione, senza alcuna distinzione tra le condotte poste in essere come violazione dell’articolo 37 bis del Dpr 600 del 1973 (“Accertamento delle imposte sui redditi”, l’articolo in questione fa proprio riferimento alle disposizioni antielusive) e gli abusi del diritto.

La pronuncia della Suprema Corte si è resa necessaria dopo il ricorso di un contribuente a cui era stata appunto contestata la dichiarazione fiscale infedele e per tale motivo aveva visto sequestrati i propri beni; questa operazione era piuttosto complessa e articolata, con vari atti in apparenza leciti, ma sempre volti ad aggirare sia l’Iva che l’Irpef.

Una dichiarazione di questo tipo deve prevedere necessariamente un inganno nei confronti dell’amministrazione finanziaria, dunque in tal caso i giudici di Piazza Cavour hanno ritenuto sufficiente per la colpevolezza il cosiddetto “fumus”, ovvero il requisito che è necessario per la tutela cautelare. Inoltre, la Cassazione ha evitato completamente la nozione di dichiarazione fraudolenta e ha fatto intendere che il comportamento illecito è derivato, in particolare, dalla mancata indicazione di elementi attivi nel loro preciso ammontare: in base all’articolo 4 del decreto 74 del 2000 (“Reati tributari”) la pena prevista è la reclusione da uno a tre anni.