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La detrazione per le riparazioni dei veicoli dei disabili

È ovvio e scontato che anche le autovetture che sono state acquisite da soggetti disabili, dunque con tutte le agevolazioni previste, abbiano bisogno di alcune riparazioni: queste ultime comportano delle spese, ma qual è il trattamento fiscale a cui fare riferimento? Più precisamente, bisogna capire se quanto speso in carrozzeria o dall’elettrauto è detraibile dalla dichiarazione dei redditi. Andiamo per ordine. Dopo aver ricordato che questi veicoli possono beneficiare del contrassegno invalidi europeo di recente introduzione, bisogna identificare i disabili in questione.

Nell’elenco bisogna includere i non vedenti, i non udenti, i soggetti con un handicap psichico o mentale (con indennità di accompagnamento), quelli con grave limitazione deambulatoria o affetti da più amputazioni, oltre ai disabili che presentano delle ridotte o impedite capacità dal punto di vista motorio. Ebbene, tutte queste persone hanno diritto alla detrazione delle spese per riparare le automobili che servono per i loro spostamenti: nel dettaglio, il beneficio tributario appena descritto ammonta al 19% del totale speso. Tra l’altro, non bisogna dimenticare che queste agevolazioni si aggiungono a quelle per l’acquisto dei mezzi, visto che l’Iva degli autoveicoli dei disabili è applicata in forma ridotta (aliquota del 4% per la precisione). Ci sono delle precisazioni molto utili da fare in questo senso.

Anzitutto, la detrazione fiscale non è consentita dall’Agenzia delle Entrate per quelle riparazioni e interventi che vengono considerati di ordinaria amministrazione: lo stesso discorso vale, inoltre, per i costi di esercizio, vale a dire quelli per il premio assicurativo, per i rifornimenti di carburante e per l’acquisto del lubrificante. La detrazione, poi, prevede un limite di spesa ben preciso, ovvero 18.075,99 euro, un importo in cui vanno ricompresi il costo d’acquisto della vettura e le spese di manutenzione straordinaria. Per avere diritto al beneficio, infine, è necessario che la spesa effettiva sia stata sostenuta entro i quattro anni dall’acquisto, altro chiarimento di non poco rilievo.