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Cooperative e agevolazioni fiscali

La società cooperativa è una società composta da almeno tre soggetti che gestiscono in comune una impresa allo scopo di fornire aloro stessi dei beni, dei servizi o del lavoro. Quindi mentre negli altri tipi di impresa si produce per vendere, nelle cooperative si produce per sè stessi.

Qui si evince lo scopo mutualistico delle cooperative: ovvero il fine della cooperativa é il soddisfacimento dei bisogni degli stessi soci. Bisogni che possono essere: bisogno della casa, di un lavoro, di beni di consumo. L’articolo 45 della Costituzione la Repubblica riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata. Alla base della cooperativa c’è dunque la comune volontà dei suoi membri di tutelare i propri interessi di consumatori, lavoratori, agricoltori, operatori culturali, e la volontà deve tramutarsi in fatti concreti ovviamente. Mentre il fine ultimo delle società è la realizzazione del lucro e si concretizza nel riparto degli utili patrimoniali, le cooperative hanno invece uno scopo mutualistico.

Come il legislatore può affermare che una società persegua lo scopo mutualistico? In base al Codice Civile sono società cooperative a mutualità prevalente quelle che:

* svolgono la loro attività prevalentemente in favore dei soci;
* si avvalgono prevalentemente, nello svolgimento della loro attività, delle prestazioni lavorative dei soci;
* si avvalgono prevalentemente, nello svolgimento della loro attività, degli apporti di beni o servizi da parte dei soci.

Tali tipi di società hanno diritto a degli sgravi fiscali che consistono nell’esenzione alla tassazione di parte degli utili, che comunque non sono destinati alla distribuzione ai soci ma a essere reinvestiti nella cooperativa. proprio in questo consistono le agevolazioni per le cooperative: la diminuzione dell’incidenza fiscale per tutte quelle cooperative che applichino effettivamente le regole della mutualità prevalente.Le cooperative che invece non applicano le regole della mutualità prevalente (di cui quindi è possibile l’esistenza) sono soggette ad un diverso regime di esenzione.