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I chiarimenti per le agevolazioni alle start up

In base alla circolare Assonime ogni azienda avrebbe la possibilità di poter beneficiare delle agevolazioni concesse alle aziende start up. L’oggetto sociale potrà semplicemente contenere una indicazione a prodotti o servizi innovativi ed inoltre potranno fruire delle agevolazioni fiscali anche i conferimenti a fondo perduto o le rinunce ai crediti da parte dei soci.

Per quanto riguarda l’oggetto sociale Assonime all’interno della Circolare ritiene che ogni azienda possa avere all’interno la possibilità di produrre dei beni o servizi innovativi. In sostanza non sarà quindi ammessa una limitazione per quanto riguarda i campi di attività in cui l’impresa start up può operare (leggi anche pronti nuovi incentivi per imprese e start up). Nel dettaglio le specifiche informazioni aggiuntive dovranno essere contenute all’interno delle informazioni da comunicare al registro delle Imprese in base all’articolo 25 della legge n. 221 del 2012.

Per quanto riguarda altri aspetti sempre della legge n. 221 del 2012 al comma 2 dell’art. 25, viene stabilito che la sede principale degli affari della nuova azienda innovativa debba essere in Italia. Secondo Assonime tale dicitura non indica che la sede legale, quella indicata all’interno dell’atto costitutivo, debba essere in Italia ma bensì che tale assunto debba essere inteso come il fatto che la sede operativa deve avere sede nel territorio italiano. Nessun problema deriva invece da un eventuale trasferimento di quote o di azioni visto che nel primo biennio la maggioranza delle quote deve comune essere in capo a persone fisiche.

Per quanto concerne il requisito delle particolari qualifiche in possesso a lavoratori e collaboratori (almeno un terzo deve avere dottorato di ricerca presso un università italiana o straniera o il possesso di una laurea con almeno tre anni di ricerca) Assonime sostiene che il requisito riguarda anche gli amministratori.

Infine le agevolazioni fiscali (bonus capitalizzazione), in base a quanto detto dall’associazione, possono tranquillamente essere estese ai versamenti a fondo perduto senza obbligo di restituzione ed ai crediti vantati nei confronti della società.