Le operazioni relative alla triangolazione dell’Iva (con questo nome si intende le attività fiscali poste in essere tra due operatori residenti in Italia e un terzo che si trova invece in una nazione comunitaria) possono beneficiare senza alcun problema della non imponibilità tributaria anche quando il contratto con la società terza viene concluso da un cessionario in modo diretto: questa eventualità comunque rimane valida soltanto nell’ipotesi in cui la stipula contrattuale sia avvenuta su espresso mandato, visto che in tal caso il soggetto cessionario opera in qualità di intermediario. Questa specifica disposizione fa parte di una delle ultime decisioni dell’amministrazione finanziaria del nostro paese, visto che può essere estrapolata dalla risoluzione 35/E che l’Agenzia delle Entrate ha appunto provveduto a pubblicare la scorsa settimana; si è trattato, per essere più precisi, di una importante precisazione, resasi necessaria alla luce della rettifica di altri documenti precedenti.