Istruzione e formazione: le esperienze fiscali nell’Ue

 Il prossimo 22 settembre è la data scelta per una conferenza che si terrà a Bruxelles per analizzare i risultati di una ricerca riguardante le forme di sostegno nell’Unione Europea. L’argomento è molto interessante ed attuale e si tenterà di cercare un modo in cui le politiche fiscali siano idonee a sostenere istruzione e formazione, andando a ridurre i costi per le imprese e gli individui: la conferenza è stata organizzata dalla direzione generale dell’Istruzione e della Cultura congiuntamente a quella della Fiscalità e dell’Unione doganale della Commissione Europea. Nel corso del dibattito interverrà anche il Cedefop, per illustrare appunto tali dati. Non bisogna infatti dimenticare che proprio il mondo dell’istruzione rappresenta uno dei motori più pulsanti della crescita occupazionale ed economica, così come è anche emerso dalla strategia di Lisbona del 2000.

 

Il camper dell’Agenzia lascia l’Abruzzo: prossima tappa il Molise

 È giunta a conclusione l’esperienza abruzzese dell’ufficio itinerante dell’Agenzia delle Entrate in giro per l’Italia: il progetto, il quale si basa un camper adattato appunto ad ufficio mobile, ha il chiaro intento di rendere più semplice la vita dei cittadini nella fase di assolvimento degli adempimenti del fisco. La collaborazione dei diversi Comuni è stata molto importante in questo senso, ed ha portato a una maggiore garanzia per quel che riguarda le informazioni e l’assistenza in quei centri del nostro paese che non serviti da strutture stabili delle Entrate. I cittadini sembrano apprezzare l’iniziativa, così come è anche emerso dalla risposte fornite al questionario distribuito nel corso delle tappe dello scorso anno; gli intervistati, infatti, sono stati oltre 2.000 e ben il 98% di essi ha definito come utile la presenza del camper dell’Agenzia delle Entrate nella propria città.

 

Avviso di liquidazione Iva: la decisione spetta al giudice tributario

 L’avviso di liquidazione ai fini dell’Imposta sul Valore Aggiunto rappresenta un atto che può essere impugnato di fronte al giudice tributario, nel caso si vada ad interpretare in maniera estensiva l’articolo 19 del D.lgs 546/1992, recante “Atti impugnabili e oggetto del ricorso”. Questa disposizione è ciò che risulta dalle conclusioni a cui è giunta la Corte di Cassazione nel pubblicare la sentenza 17202 che risale allo scorso 23 luglio. Questa stessa sentenza si è resa necessaria dopo che un contribuente aveva proposto un ricorso alla Commissione tributaria provinciale di Milano contro una cartella esattoriale, in seguito proprio a un avviso di liquidazione; il ricorso alla Cassazione è avvenuto dopo la pronuncia negativa di primo grado, anche perché lo stesso contribuente aveva ravvisato nell’atto elementi della pretesa sostanziale. Il ricorrente riteneva inoltre che l’avviso di liquidazione ai fini Iva poteva essere equiparato solamente a un avviso bonario e quindi dotato della caratteristica della non impugnabilità.

 

Le imprese sono sempre più preoccupate dall’Irap senza fondi

 Il prossimo 14 settembre prenderà il via il “click day” che andrà a stabilire i soggetti che potranno accedere ai rimborsi Irap relativi al periodo 2004-2007: bisogna però precisare che imprese e commercialisti hanno già espresso tutta la loro disapprovazione per questa sorta di sprint telematico. In effetti, solo un imprenditore su quattro sarà in grado di accedere al rimborso fiscale (100 milioni di euro per il 2009 per un totale di un miliardo fino al 2011), in quanto solamente chi sarà più veloce con il pc riuscirà ad avere la meglio. Tra l’altro, anche Confindustria Genova si è scagliata contro questo strumento, ritenuto discriminatorio e iniquo: come è stato più volte spiegato, infatti, i 100 milioni a disposizione sono una cifra fin troppo bassa, soprattutto in un momento come questo in cui le imprese hanno bisogno di liquidità. Ora, sono molti gli industriali a chiedere che il federalismo fiscale diventi una realtà concreta a breve termine, in modo da garantire una corsia preferenziale per le piccole e medie imprese.

 

Le Entrate chiariscono la tassazione su alcuni atti dell’Anas

 La risoluzione 243/E che l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato proprio oggi è entrata nel merito della tassazione da applicare per quel che riguarda alcuni atti dell’Anas, il gestore della rate stradale e autostradale italiane; a quei decreti di trasferimento coattivo della proprietà o di cessioni volontarie di immobili emanati dalla stessa azienda, non si può andare ad applicare il regime di esenzione dall’imposta di registro, e da quella ipotecaria di cui beneficia lo Stato. La pubblicazione del documento rappresenta la risposta a un interpello presentato appunto da Anas Spa, la quale riteneva di poter essere considerata come soggetto pubblico e che gli atti sopracitati potessero essere esentati dalle imposte indirette. Come è evidente da quanto già elencato, il parere dell’Agenzia è stato però discordante: anzitutto, l’Anas viene considerato come un ente dotato di autonomia patrimoniale, gestionale e contabile ed è distinto dall’organismo statale. Il riferimento normativo per la decisione delle Entrate è stato l’articolo 57 del Testo Unico del Registro, il quale stabilisce che per i tipi di atti in questione l’imposta di registro non è dovuta in caso lo Stato sia il soggetto acquirente.

 

Si avvicina la scadenza di Unico 2009: è tempo di monitoraggi

 L’avvicinarsi della scadenza di Unico 2009 fa venire in mente che sta giungendo a conclusione anche il termine per gli ultimi controlli. Per quel che riguarda i principali accertamenti, occorrerà monitorare in particolare gli studi di settore e il redditometro. In riferimento agli studi di settore, si deve dire che la soglia di attenzione è già molto alta da alcuni giorni: come è noto, la novità principale del 2009 in questo senso è rappresentata dall’applicazione dei correttivi congiunturali, i quali vanno a ponderare gli effetti provocati dalla crisi tramite anche l’accertamento di eventuali anomalie di gestione. Tutti questi dati sono richiesti, per essere più precisi, nel quadro X del modello Unico, quindi l’attenzione maggiore va rivolta proprio alla compilazione di questo specifico prospetto. L’allarme monitoraggio, tra l’altro, vale anche per le società di capitali e di persone, le quali devono far fronte alla disciplina delle società di comodo e, nel caso i ricavi sono inferiori agli obiettivi, devono provvedere a tassare un reddito minimo ottenuto attraverso i coefficienti di legge.

 

La Svizzera svela i nomi anche di 3.000 contribuenti francesi

 È ora il turno della Francia di bussare alle porte delle banche svizzere: in effetti, Eric Woerth, ministro transalpino del Budget, ha fatto sapere di aver ottenuto i nominativi di ben 3.000 contribuenti francesi titolari di conti in istituti creditizi svizzeri (il totale dei conti ammonta a circa tre miliardi di euro). Come ha spiegato lo stesso ministro, questi soggetti avranno ora tutto l’interesse a regolarizzare la loro situazione nei confronti del Fisco, in quanto gran parte dei conti individuati devono essere collegati a fenomeni di evasione fiscale. I contribuenti in questione avranno tempo fino al prossimo 31 dicembre per sanare questa posizione tributaria, anche se Woerth ha già provveduto a stilare il calendario con tutti i successivi passaggi nella loto all’evasione. Per i prossimi giorni sono attesi i rappresentanti delle banche che si sono insediate in Francia: verrà loro richiesto, per l’appunto, di comunicare l’identità delle persone che hanno trasferito denaro e averi in altri paesi che presentano sistemi fiscali di vantaggio.

 

Tassazione di gruppo: il pegno su azioni influisce sul controllo

 Il pegno che viene a essere costituito sulle azioni di un’azienda partecipata va a influire in maniera diretta sul controllo rilevante della stessa: tale controllo è necessario per poter accedere al regime del consolidato, anche nel caso in cui alcune clausole depotenziano il vincolo. È questo, in sintesi, quello che è stato disposto dalla risoluzione 240/E che l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato due giorni fa. Questo discorso vuol significare che non vi è tassazione di gruppo se non c’è controllo. Si tratta di un’opzione che può continuare a essere esercitata se la partecipazione della controllante nella consolidata consenta alcune condizioni specifiche: il fatto, ad esempio, che la controllante disponga della maggioranza di voti esercitabili nell’assemblea ordinaria, ma anche che la stessa azienda controllante superi la soglia del 50% nella partecipazione al capitale sociale e nella partecipazione all’utile di bilancio. Sostanzialmente, la partecipazione va rapportata al capitale sociale di riferimento, il quale è composto in maniera esclusiva da azioni ordinarie.

 

Federalismo fiscale: le implicazioni sull’Ue a 27

 L’entrata in vigore della legge delega sul federalismo fiscale è stata senza dubbio un evento molto importante: attraverso questa introduzione normativa, infatti, si è proceduto alla riforma del titolo V della costituzione regolando l’assetto dei rapporti “tra centro e periferia”. L’intento principale del federalismo fiscale è soprattutto quello di riallocare l’equilibrio di risorse dal Nord verso il Sud, ma quello che bisogna sottolineare è che esso fa parte di un più ampio programma di riconfigurazione delle amministrazioni europee, anche e soprattutto mediante il rafforzamento del ruolo delle regioni (in particolare quelle dei paesi della Scandinavia) e il contenimento della parcellizzazione comunale. È ormai passato un anno dall’introduzione, in alcuni paesi dell’Unione Europea, di questo progetto: quello che bisogna comprendere ora sono le modalità di applicazione del federalismo all’interno dei paesi dell’Unione e quale livello di crescita può produrre il sistema impositivo di finanziamento dei vari stati, tenendo presenti le differenze che esistono a livello di amministrazione (vi sono ad esempio nazioni molto “centraliste”, come la Francia e il Regno Unito).

 

Telefonia mobile: le regole Iva per il cambio d’operatore

 Quando si effettua un passaggio a un nuovo operatore di telefonia mobile, quello che viene sostituito ha la facoltà di determinare il credito residuo del cliente, andando a operare sull’importo corrispondente una variazione in diminuzione al fine di recuperare l’imposta, anche senza tenere conto del limite temporale di 365 giorni. In sintesi, è questo il contenuto della risoluzione 241/E che l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato oggi: un documento molto interessante, in quanto illustra in maniera chiara e dettagliata cosa accade in campo Iva nel caso di un cambio di operatore e quando si ha diritto al trasferimento del credito residuo in una ricarica. La pubblicazione della risoluzione sopracitata si è resa necessaria a seguito di un quesito posto, appunto, da un operatore di telefonia mobile; nel dettaglio, tale interpello riguardava un chiarimento circa il trattamento Iva da riservare nel caso di trasferimento del credito relativo a ricariche pagate e ottenute in modo gratuito, tramite promozioni commerciali.

 

L’esenzione Iva per i migranti vale solo a determinate condizioni

 La risoluzione 238/E che l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato nella giornata di oggi si è occupata di una tematica di stretta attualità: la questione dei migranti. In effetti, il fisco ha precisato, con questo documento, che tali soggetti possono beneficiare delle prestazioni socio-sanitarie, di assistenza domiciliare o anche ambulatoriale che siano esenti dall’Iva, solo in presenza di determinate condizioni, vale a dire la mancanza di una fissa dimora che li possa ospitare e il fatto di avere richiesto asilo. Nel dettaglio, l’Agenzia ha voluto apportare alcune precisazioni in merito all’articolo 10 del DPR 633 del 1972. Le prestazioni sopracitate, come sottolinea anche la norma, sono esenti dall’Imposta sul Valore Aggiunto nel caso l’assistenza venga offerta in comunità e simili e che venga resa da organismi di diritto pubblico, da istituzioni sanitarie, da enti con finalità sociali e da Onlus che si rivolgono precipuamente a diverse categorie di persone cosiddette “disagiate” (per esser più precisi, si tratta degli anziani, ma anche degli inabili adulti, i tossicodipendenti, i malati di Aids, chi soffre di un handicap psicofisico, minori disadattati e, come spiegato in precedenza, persone migranti senza fissa dimora.

 

Canada: minidirect è il filo diretto con i contribuenti

 Minidirect è il nome del nuovo account di posta elettronica che l’Agenzia delle Entrate canadese, la Canada Revenue Agency, ha messo a disposizione dei contribuenti dello stato nordamericano, in modo da avere un contatto più diretto con il responsabile nazionale delle Entrate e con il ministero dell’Agricoltura e del Lavoro. Questo particolare account può essere raggiunto, ovviamente, tramite il sito internet del Cra e selezionando, poi, la voce “Contatta il ministro”. Si tratta dunque di uno spazio web innovativo e interessante, che ha l’intento di far comprendere meglio le leggi fiscali ai cittadini, dato che, come ha annunciato lo stesso governo canadese, c’è l’interesse a conoscere tutte le opinioni.

 

Da Guantanamo alle Bermuda: quattro ex detenuti cambiano residenza fiscale

 La chiusura definitiva della tristemente nota prigione di Guantanamo comporta anche una importante conseguenza dal punto di vista tributario: infatti, rimane aperta la questione relativa alle nuove residenze fiscali a cui devono essere indirizzati gli ex detenuti del carcere, ormai non più considerati come “combattenti nemici”. Un primo passo in questo senso era stato fatto dal governo svizzero, il quale si era dichiarato disponibile ad accogliere questi soggetti; il luogo ideale era stato individuato proprio nel cantone di Ginevra. L’inizio era stato dunque più che incoraggiante, dato che la diplomazia ha cominciato da subito a funzionare bene, col momento clou rappresentato dalla visita ufficiale, in territorio elvetico, dell’emissario statunitense incaricato della chiusura del carcere di Guantanamo. Ma le prospettive e le aspettative sono state incredibilmente disattese: all’improvviso è sceso il silenzio tra le parti, così come la riservatezza, una sorta di segreto bancario diplomatico. Il motivo di questo silenzio è presto detto: la vicenda che ha coinvolto Ubs e il fisco statunitense ha finito per prendere il sopravvento, condizionando in maniera diretta qualsiasi iniziativa che fosse diretta in ambiti diversi, come è appunto questa modifica delle residenze fiscali.

 

San Marino e le prime ammissioni sull’evasione fiscale

 L’ultima relazione che la Banca Centrale di San Marino ha provveduto a consegnare al governo è stata finalmente improntata al realismo. Sono due, in particolare, le ammissioni che si notano maggiormente nel testo: anzitutto, il fatto che si cominci ad ammettere che l’economia locale riesce a sopravvivere in buona parte grazie all’evasione fiscale e, inoltre, che questa stessa evasione è da considerarsi come reato anche nella piccola repubblica. In questo modo verrebbe meno uno dei cavilli su cui si basa la magistratura sanmarinese per respingere le diverse rogatorie internazionali, vale a dire il fatto che non sia reato rubare su tasse e tributi. Il documento porta la firma di Luca Papi, il banchiere su cui il governo ha puntato molto per sostenere l’immagine e la credibilità internazionale di San Marino. Appare ovvia la pubblicazione di questo rapporto in un momento simile: la piccola repubblica, infatti, avverte sempre più il fiato sul collo del fisco italiano, col ministro Giulio Tremonti che ha posto in essere una vera e propria unità per indagare sui contribuenti italiani che hanno finora prediletto l’off-shore. Ma anche prima dell’intervento italiano, c’era stata l’operazione della procura di Forlì, con numerose indagini sulle banche sanmarinesi.