Home » IRES » Appuntamento con l’acconto Ires

Appuntamento con l’acconto Ires

Appuntamento con l’acconto ires (imposta sul reddito delle società) per le società, che nel calcolo dell’anticipo dovranno comune tenere conto delle novità di Unico 2013. In attesa della circolare esplicativa dell’agenzia delle entrate le società potranno comunque operare la deduzione integrale Irap con riferimento al costo del personale. Inoltre l’acconto dovrà sempre tener conto delle nuove deduzioni di imponibile irap previste per donne ed under 35 anni. Per entrambi i calcoli non dovrebbero esserci problemi anche perché già in passato si è avuto modo di sperimentare tali tipi di calcoli (in particolare la deduzione per under 35 e donne è simile alla deduzione già riconosciuta per lavoratori a tempo indeterminato).

Alcuni problemi potrebbero sorgere invece per quanto riguarda le modalità per l’applicazione delle nuove fattispecie di perdite deducibili, soprattutto per quelle denominate per crediti prescritti e per i crediti di modesto importo.

Sempre in tema di novità per quanto concerne il plafond delle spese di manutenzione su beni di proprietà è stato modificato recentemente dal dl 16. Il provvedimento ha stabilito che l’importo deducibile è dato dal 5 % del costo fiscale (al lordo degli ammortamenti) dei beni ammortizzabili così come risulta all’inizio dell’esercizio (di conseguenza non occorrerà fare come in passato il ragguagliamento dei giorni di possesso qualora il bene sia acquistato o ceduto entro l’anno).

Per quanto concerne i contratti di locazione finanziaria che sono stati stipulati a partire dal 29 aprile 2012 non vi sarà bisogno che abbiano una durata minima per poterli inserire in deduzione. Nel caso in cui però non vengano rispettati i termini del periodo in esame, occorrerà riparametrare la quota che viene iscritta al conto economico al più lungo arco temporale previsto dalla normativa fiscale.

Novità anche nel campo dei beni societari messi a disposizione dei soci. Nel caso in cui siano messi a disposizione per un valore inferiore a quello di mercato la deduzione sarà azzerata (la norma è valida solo per alcuni beni mentre per altri verrà applicato l’art. 164 del Tuir).