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Agenzia delle Entrate avvia il modello svizzero per la prassi di rientro dei capitali

L’Agenzia delle Entrate dà il via libera al modello svizzero per la prassi di rientro dei capitali. I contribuenti che desiderano avvalersi della procedura di collaborazione volontaria per l’emersione dei capitali detenuti in Svizzera potranno utilizzare un nuovo modello di waiver finalizzato dall’Agenzia delle Entrate e dall’Associazione Bancaria Ticinese, in collaborazione con l’Associazione Svizzera dei Banchieri.

Il modello, che può essere usato in alternativa al fac-simile già disponibile sul sito delle Entrate, risponde sia alle esigenze del Fisco italiano che a quelle delle banche svizzere, che hanno collaborato per trovare delle soluzioni condivise», spiega l’Agenzia.

Il waiver – tecnicamente la volontaria rinuncia a un privilegio contrattuale – è l’autorizzazione rilasciata dai contribuenti che intendono avvalersi della procedura di collaborazione volontaria e continuare a detenere le proprie attività finanziarie fuori dall’Italia o dagli Stati membri della Ue o aderenti al SEE, agli intermediari finanziari esteri per l’invio all’Agenzia delle Entrate di tutti i dati e delle informazioni riguardanti le attività oggetto della procedura. Sul sito delle Entrate è già disponibile il testo del fac-simile definitivo e delle relative istruzioni che tengono conto delle osservazioni degli operatori del settore e dei professionisti; grazie alla collaborazione con l’autorità bancaria Svizzera e quella del Canton Ticino, il contribuente potrà utilizzare anche il modello apposito delle banche svizzere.

In merito all’identificazione della relazione bancaria, spiega l’Agenzia, il modello di waiver proposto è stato uniformato al modello italiano, integrandolo con le ulteriori informazioni di dettaglio presenti nel fac-simile ufficiale dell’Agenzia. Per quanto riguarda, invece, le cassette di sicurezza, nelle istruzioni del modello di waiver svizzero è precisato che formeranno oggetto di comunicazione anche i rapporti di conto corrente collegati al pagamento dei canoni per la tenuta delle cassette stesse. Infine, in caso di revoca del waiver da parte del contribuente, le banche svizzere ne daranno notizia all’Agenzia che potrà applicare le sanzioni senza riduzioni e il raddoppio dei termini previsto dall’art. 12 del Dl 78/2009.