Da una parte, come abbiamo potuto notare, il decreto Sostegni ha dato una mano ad allargare il novero dei soggetti beneficiari del contributo a fondo perduto. D’altro canto, però, non ha apportato alcuna modifica in riferimento al sistema di controlli e sanzioni.
Scendendo un po’ di più nello specifico, si può notare come i controlli siano di due tipologie, ovvero preventivi e successivi. Solo nel primo caso vengono portati a termine da parte dell’Agenzia delle Entrate, anche se vengono attivati solo ed esclusivamente dopo aver provveduto a portare a termine l’invio dell’istanza e in seguito alla sua presa in carico.

I contributi previdenziali INPS degli artigiani sono calcolati sulla somma dei redditi dell’azienda dichiarati ai fini IRPEF. Come sappiamo gli imprenditori sono tenuti a compilare il modello UNICO di dichiarazione dei redditi, in sostituzione del modello 730 perchè appunto percepiscono redditi d’impresa, redditi di lavoro autonomo (con partita IVA), redditi “diversi”. I contributi sono dovuti non solo sul reddito dell’attività per la quale é necessaria l’iscrizione all’INPS ma anche su tutti gli altri eventuali redditi di impresa conseguiti dall’imprenditore durante l’anno.
Il modello 730 può essere compilato dal contribuente che ha la possibilità di dichiarare i propri redditi di lavoro dipendente, assimilati al lavoro dipendente, fondiari, di capitale, ma anche i redditi di lavoro autonomo laddove non sia richiesta l’apertura di partita IVA. Si tratta di un modello semplice da compilare, che ogni contribuente può fare da solo perchè non richiede calcoli eccessivamente complicati e soprattutto garantisce, tramite il proprio sostituto d’imposta, il rimborso immediato degli eventuali crediti spettanti. Solitamente questo credito viene erogato nello stipendio di luglio o con la pensione di agosto.
Via libera all’estensione a tutti i premi, i contributi ed i tributi per quel che riguarda il modello F24 enti pubblici. A darne notizia è l’Agenzia delle Entrate che, in particolare, in data odierna, giovedì 7 ottobre 2010, ha pubblicato ben quattro risoluzioni, le numero 96/E, 97/E, 98/E e 101/E, che spiegano come a fronte di tale novità dovrà essere utilizzato il modello F24 enti pubblici. Queste novità diventeranno operative, e quindi attive, a partire dal prossimo 2 novembre quando, di conseguenza, dovranno essere utilizzate sia le nuove modalità di versamento, sia i relativi codici tributo. In particolare, per quel che riguarda i tributi erariali che sono gestiti dall’Agenzia delle Entrate, è previsto fino al 31 dicembre del 2010 un periodo transitorio durante il quale, di conseguenza, sarà ancora possibile andare ad utilizzare il vecchio sistema.