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Unico 2011: tasse e mancato pagamento, le nuove sanzioni

Con l’entrata in vigore della Legge di Stabilità 2011 sono cambiate le percentuali delle sanzioni previste per chi paga le tasse in ritardo. Quindi i contribuenti, compresi quelli di Unico 2011, che non salderanno nelle prossime settimane gli importi dovuti al Fisco nei termini previsti, dovranno mettere in conto l’applicazione delle sanzioni con le seguenti percentuali da ravvedimento operoso. In caso di ravvedimento breve, ovverosia in caso di saldo delle tasse entro un ritardo pari a 30 giorni, la sanzione è pari ad un decimo di quella massima; essendo la sanzione massima al 30%, ne consegue che la sanzione da ravvedimento breve è pari al 3%. In caso di ravvedimento lungo, ovverosia in caso di ritardo superiore ai 30 giorni, allora la sanzione si innalza ad un ottavo di quella massima, il che significa che è al 3,75%. Ricordiamo che il termine ultimo di fruizione del ravvedimento lungo è quello in corrispondenza del quale il contribuente presenta la dichiarazione relativa all’anno di imposta nel corso del quale la violazione è stata commessa.

Inoltre, ricordiamo come le sanzioni scattino non solo in caso di pagamento delle tasse in ritardo, ma anche nel caso in cui la dichiarazione stessa venga presentata oltre i termini. Nel dettaglio, per le dichiarazioni presentate con un ritardo non superiore ai 90 giorni la posizione si può regolarizzare pagando una sanzione pari ad un decimo di quella massima; essendo quella massima pari a 258 euro, allora la sanzione da pagare è pari a 25 euro. Il tutto fermo restando che presentando la dichiarazione in ritardo, e pagando allo stesso modo le tasse in ritardo, si è soggetti per entrambi gli adempimenti nei modi sopra descritti.

Nel caso in cui invece le violazioni vengano riscontrate dal Fisco dopo la dichiarazione dei redditi, e queste sono sostanziali in sede di controllo formale, allora l’Agenzia delle Entrate permette al contribuente di poter pagare le maggiori imposte accertate, ad esempio a seguito dell’emersione di un maggiore imponibile, andando a pagare entro un preciso termine una sanzione ridotta al 3,75%, ovverosia ad un ottavo di quella massima.

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