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Le novità per Ivie ed Ivafe

 La circolare n. 12 del 2013 emanata dall’agenzia delle entrate fornisce alcuni chiarimenti in materia di imposte estere (Ivie ed Ivafe in particolare). Per tutti i contribuenti che nel corso del 2012 non hanno effettuato i pagamenti dovuti, nel 2013 potranno sanare la situazione senza dover pagare anche le sanzioni (è il caso ad esempio di un contribuente con conto corrente in uno Stato diverso da quello europeo, e che in base alle nuove disposizioni deve versare 32,40 euro in luogo dell’imposta proporzionale) (leggi anche tares, ivie e tobin le nuove tasse del 2013)

Dopo l’introduzione delle nuove norme infatti si sono avute diverse modifiche per quanto riguarda sia la disciplina del comparto immobiliare, sia quella inerente le attività finanziarie. Per quanto riguarda le nuove imposte introdotte in materia (Ivie ed Ivafe) l’agenzia delle entrate ha precisato che:

  • I versamenti effettuati nel 2012 sono esclusivamente versamenti di acconto e quindi da considerare quando si abbia il versamento del saldo inerente il periodo di imposta del 2012;

  • E’ possibile compensare in maniera immediata i versamenti già effettuati, qualora l’imposta estera non sia più dovuta;

  • Non si applicano sanzioni per i versamenti non effettuati nel 2012 qualora l’omesso versamento abbia riguardato una disposizione normativa che risulta essere non più efficace in base alle modifiche contenute nella legge n. 228 del 2012;

Per quanto riguarda inoltre l’ivie, imposta dovuta dai cittadini italiani che abbiano il possesso di immobili esteri, la circolare precisa che tale imposta è da equipararsi all’imu italiana e pertatnto per gli immobili non locati dovrà essere versata esclusivamente l’ivie e non anche l’irpef. Nel caso in cui invece l’immobile situato all’estero sia considerato come immobile principale da parte del cittadino residente in Italia, verranno applicate tutte le agevolazioni previste nel caso Imu.

In materia di Ivafe una delle modifiche più rilevanti è sicuramente quella inerente l’introduzione di una imposta fissa di 32,40 euro per i conti correnti esteri indipendente dal fatto che i conti correnti siano detenuti in Stati Ue o meno.

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