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Le scritture contabili degli enti non profit

La nostra amministrazione finanziaria ha chiarito alcuni aspetti di rilievo in merito agli adempimenti in vigore dal punto di vista contabile per i cosiddetti enti non profit: la risoluzione 126/E di cinque giorni fa, infatti, ha messo in evidenza come queste stesse scritture debbano sempre essere conservate, senza dimenticare l’obbligo fondamentale della rendicontazione. Per quel che concerne la tenuta delle scritture in questione, c’è da precisare che gli enti non commerciali devono redigerle solamente nel caso in cui viene posta in essere un’attività commerciale simile a quelle delle imprese che realizzano volumi di affari.

Di conseguenza, l’obbligo non ha ragione di esistere se l’attività commerciale di tali enti viene realizzata solamente in maniera occasionale, quindi non si deve trattare di un abitudine che può essere scambiata anche come vero e proprio esercizio d’impresa. In effetti, bisogna sempre prestare la massima attenzione alla soggettività all’Imposta sul Valore Aggiunto (Iva), la quale fa spesso venire meno il presupposto soggettivo del no-profit. Per quel che concerne invece la rendicontazione, bisogna sottolineare come gli enti di tipo non commerciale hanno il dovere di redigere due distinti documenti: anzitutto, c’è il rendiconto annuale economico e finanziario (lo si può chiamare anche “primo rendiconto”), poi un rendiconto più specifico che fa riferimento alle raccolte pubbliche di fondi, ad esempio quando vi sono delle celebrazioni (si parla allora del “secondo rendiconto”).

Il primo caso è indipendente dalle modalità gestionali e di organizzazione dell’impresa, mentre il secondo rendiconto ha senso solamente in presenza di eventi speciali, quali le commemorazioni e ipotesi simili. Nello specifico, si ha a che fare con un obbligo ulteriore di scrittura contabile che viene previsto dal Dpr 600 del 1973 per conseguire l’agevolazione fiscale relativa alle raccolte fondi; se queste ultime non si sono verificate, allora la redazione non deve avvenire, insieme a tutti gli altri adempimenti tributari che sono collegati.