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Enti religiosi: l’attività commerciale esclude i benefici fiscali

La Commissione Tributaria Provinciale di Verbania ha introdotto una novità fiscale molto importante per quel che concerne gli enti religiosi e il loro relativo trattamento: in base a quanto disposto dalla sentenza numero 42 di quest’anno, infatti, un fabbricato che viene utilizzato da una comunità religiosa e in cui convivono sia le attività di culto che quelle di stampo commerciale, non è esente dal versamento dell’Ici, soprattutto quando si tratta di un immobile adibito a casa per ferie. La decisione della commissione si era resa necessaria alla luce della diatriba che aveva coinvolto il comune di Verbania, appunto, e un istituto religioso, visto che veniva messa in dubbio la validità del beneficio fiscale espressamente richiesto in tal caso. Secondo l’ente in questione, la commercialità delle attività non sussisteva, più che altro si trattava di servizi assistenziali senza alcun fine di lucro. Il ricorso è stato però rigettato: in effetti, l’istituto veniva sfruttato nel periodo di ferie come casa di accoglienza, rivolto a un pubblico senza alcuna particolare distinzione e con la frequente richiesta di somme di denaro per la fruizione dei servizi.


L’ente presentava anche un piccolo luogo di culto (nel caso di specie una cappella), ma ciò non pregiudica la sentenza della commissione. Solitamente, in base alla normativa tributaria del nostro paese, le agevolazioni sono riservate alle organizzazioni no profit prive di natura commerciale; in particolare, per parlare di questa casistica non vi deve essere alcun lucro soggettivo e la solidarietà sociale non può mancare.

Tra l’altro, sono proprio gli enti che hanno l’obbligo di dimostrare in prima persona la sussistenza di queste caratteristiche. Un altro elemento che ha portato a questo giudizio è stato infine un riferimento alle decisioni della Cassazione: l’attività che viene indicata nello statuto dell’ente non ha rilevanza, al contrario di quella che viene invece svolta effettivamente all’interno degli immobili (l’uso non può essere promiscuo).