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Esenzioni Ici alla Chiesa, l’Unione Europea indaga sugli sconti

La Commissione Europea ha deciso di dichiarare la propria guerra personale agli sconti fiscali di cui beneficiano gran parte degli enti ecclesiastici presenti nel nostro paese, soprattutto quelli di tipo non commerciale: l’inchiesta dell’Ue si riferisce, in particolare, all’esenzione dell’Ici che lo Stato italiano concede agli edifici in questione, visto che vengono nutriti seri dubbi sulla compatibilità tra le norme del Vecchio Continente e le agevolazioni tributarie. L’Italia potrà rispondere all’indagine entro e non oltre i prossimi due mesi, ma occorre precisare che un atteggiamento simile da parte della stessa Commissione si era già verificato in passato; tra l’altro, molti comuni ed enti hanno dovuto dibattere una tematica così spinosa in più occasioni.


Cerchiamo di approfondire il dibattito: le esenzioni che si riferiscono all’Imposta Comunale sugli Immobili è stata introdotta dal Decreto 504 del 1992 (“Riordino della finanza degli enti territoriali”) e ricomprende persino i fabbricati di nazioni estere, gli immobili utilizzati per funzioni di culto, gli enti non commerciali, ma soprattutto quelli che prevedono delle finalità meritevoli di tutela da parte del legislatore nazionale. Il problema si pone in larga misura con l’interpretazione di queste norme. Quando si parla, infatti, di esercizio del culto, l’esenzione non presenta alcun tipo di ostacolo, mentre i maggiori dubbi sorgono in relazione agli enti da tutelare, dato che bisogna prestare la massima attenzione all’inquadramento delle attività che sono state poste in essere negli immobili posseduti.

L’esenzione viene prevista per gli enti che effettuano attività di tipo assistenziale, didattica, sanitaria, previdenziale, ricettiva e sportiva, ma anche, con riferimento alle pratiche religiose, la cura delle anime, la formazione dei religiosi e l’educazione cristiana in via generale. L’accettazione degli enti ecclesiastici in tali noveri può avvenire nel momento in cui si realizzano due casistiche: può accadere che gli immobili siano il luogo in cui si svolgono attività di religione, o che essi siano destinati agli altri servizi sopracitati, ma in quest’ultimo caso l’ente deve essere considerato soltanto come non commerciale.