La residenza nelle zone cosiddette “non metanizzate” di quei Comuni che appartengono all’area climatica E (tra cui figurano moltissime città del Nord, come ad esempio Aosta, Bergamo, Brescia e Bologna, ma vi sono inclusi anche i comuni dell’Aquila, Enna e Campobasso) consente di beneficiare di una riduzione di prezzo sui combustibili che vengono utilizzati: si tratta, per la precisione di quelle città che hanno il permesso di accendere il riscaldamento per 14 ore al giorno fino al 15 aprile. Questa specifica agevolazione fiscale è stata introdotta dalla legge 448 del 1998 (“Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo”), la quale parla espressamente di porzioni edificate di comuni che si trovano al di fuori del centro abitato, senza escludere le case sparse. Il beneficio in questione è stato poi ampliato nel 2002 dalla legge Finanziaria di quell’anno, includendo anche le aree che non sono metanizzate, ma ricomprese nel centro abitato. Con le disposizioni di legge attuali, invece, questo tipo di sconto viene ad essere applicato, nello specifico, ai territori del Comune che si trovano al di fuori del centro abitato, mentre l’agevolazione non è valida per quelle aree che sono interne al centro, per intenderci, quelle in cui ha sede il Municipio.