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Le Onlus non perdono i benefici se le attività sono retribuite

La sentenza risale a un mese fa, ma quello che viene stabilito ha una importanza fiscale da non trascurare: secondo la Corte di Cassazione, infatti, le Onlus, le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, possono mantenere le loro agevolazioni tributarie anche nel caso di attività retribuite, ma queste ultime devono essere rivolte a soggetti disagiati e la locuzione “senza scopo di lucro” non deve mai mancare.

Il caso di specie si riferisce a delle organizzazioni che ricevevano dei pagamenti per le prestazioni poste in essere nei confronti di bambini e anziani. Escludendo lo scopo di lucro, però, i giudici di Piazza Cavour hanno riconosciuto come non sia possibile cancellare le società dall’anagrafe unica. In effetti, non bisogna dimenticare che le Onlus vengono solitamente iscritte presso questo elenco, il quale non è altro che una diramazione della direzione regionale della nostra amministrazione finanziaria, in base alla competenza territoriale e al domicilio fiscale. Tutti gli enti che sono iscritti all’anagrafe hanno diritto ai benefici tributari di cui si sta parlando: ma cosa si intende di preciso con il termine “scopo di lucro”? Entrando maggiormente nel dettaglio, bisogna sottolineare come la sua assenza sia garantita dal divieto di distribuzione di utili o avanzi di gestione, dall’impiego di utili e avanzi per la realizzazione di attività istituzionali e dalla devoluzione del patrimonio della Onlus nel caso di un suo scioglimento.

Tra l’altro, anche quattro anni fa gli ermellini si erano espressi nello stesso modo, stabilendo come le finalità di solidarietà sociali fossero tali nel momento in cui le cessioni di beni e le prestazioni di servizi risultano utili per agevolare persone svantaggiate dal punto di vista fisico, psichico ed economico. Questa pronuncia sarà molto utile nel caso in cui si dovessero verificare in futuro situazioni simili, ricordando sempre che il pagamento di un determinato corrispettivo in denaro non rappresenta un elemento discriminante.