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L’IRAP e la base imponibile

L’Irap (Imposta Regionale sulle Attività Produttive) è un’imposta che le imprese devono versare all’Erario per l’attività produttiva svolta durante l’anno precedente. L’Irap va versata con apposito modulo mediante la Dichiarazione Irap 2012.

L’Imposta Regionale sulle Attività Produttive, è obbligatoria per tutte le attività organizzate e autonome che hanno come fine la produzione o lo scambio di beni o alla prestazione di servizi.

Per poter determinare l’IRAP occorre determinare il valore della produzione netta derivante dall’attività esercitata. La determinazione del valore netto della produzione segue regole diverse a seconda che, il soggetto passivo d’imposta si:

  • un’impresa o un ente soggetto all’IRES
  • un’impresa soggetta ad IRPEF
  • un lavoratore autonomo;
  • una banca, un ente o una società finanziaria, un’impresa di assicurazione.

Devono presentare la Dichiarazione Irap annuale 2012:

  • Persone Fisiche: ossia, i titolari di redditi d’impresa, arti e professioni e  titolari di redditi di lavoro autonomo
  • Produttori agricoli
  • Attività di agriturismo
  • Società semplici
  • Società e gli enti
  • Enti pubblici e privati
  • Enti privati, enti non commerciali, compresi i trust, società semplici e associazioni equiparate
  • Amministrazioni Pubbliche

Sono esonerati dalla Dichiarazione Irap 2012 i contribuenti che rientrano nei requisiti del Regime dei Super Minimi, i venditori a domicilio, soggetti alla ritenuta d’acconto e i produttori agricoli, il cui reddito per il 2012 non superi i 7.000 euro annui

Con la Circolare n. 26/E del 20 giugno 2012, l’Agenzia delle Entrate ha fornito dei chiarimenti in merito alle regole di determinazione della base imponibile. Il legislatore ha reso irrilevanti ai fini Irap le variazioni fiscali operate ai fini Ires, con l’obiettivo di rendere la base imponibile più aderente ai criteri adottati in contabilità.

La base imponibile Irap è determinata mediante differenza tra il valore ed i costi della produzione, di cui alle lettere A) e B) dell’art. 2425 del codice civile, con esclusione degli oneri elencati ai numeri 9), 10), lettere c) e d), 12) e 13).