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La fattura elettronica è obbligatoria nelle trattative con la Pubblica amministrazione

Sono molteplici le novità degli ultimi tempi per quanto concerne il Fisco. La fattura elettronica, ad esempio, è adesso obbligatoria per chi tratta con la pubblica amministrazione.

Essa, inoltre, diventerà una scelta possibile anche per ciò che concerne le transazioni tra privati. L’avvio, opzionale, è previsto dal gennaio 2017 e gli effetti potrebbero essere dirompenti. In pratica chi aderisce invia al fisco, in modo telematico, le fatture e anche gli incassi di giornata, cancellando molti strumenti burocratici. Per le imprese ci sono anche altri incentivi: i principali riguardano l’accorciamento dei tempi per i controlli e la priorità sui rimborsi Iva. Per il fisco, ovviamente, è una rivoluzione sul fronte dei controlli. Saranno fatti “da remoto”, senza necessità di disturbare l’impresa durante la sua attività. Ovvio, poi, che la selezione di controllare sarà decisamente più mirata.

Ecco che l’impatto concreto per i cittadini è quello della papabile sparizione dello scontrino fiscale. Il tagliando cartaceo non scomparirà del tutto e potrà essere richiesto per certificare un acquisto, anche ai fini della garanzia. Ma non avrà valore fiscale, cancellando anche tutto l’armamentario di multe che l’accompagna. In alcuni casi, poi, la trasmissione telematica permetterà di “contabilizzare” la spesa direttamente sul 730 precompilato. L’opzione della fattura telematica ha effetto per cinque anni e si estende di quinquennio in quinquennio. Per i gestori dei distributori automatici la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati è obbligatoria.

Nel contempo, il fisco italiano si è adeguato a quelle che sono le norme europee in termini di Abuso di Diritto, una forma di elusione fiscale. Il meccanismo prevede che il fisco debba contestare le operazioni che realizzano “un indebito vantaggio fiscale dell’impresa. Ovviamente è necessario che nell’operazione sia “assente sostanza economica” e che “il vantaggio fiscale sia la ragione essenziale dell’operazione”.