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Fatture: chiarimenti sulla numerazione progressiva

Abbiamo già trattato in precedenza delle novità introdotte dalla legge stabilità in materia di fatturazione, soprattutto per quanto riguarda il nuovo obbligo di emettere fattura anche nel caso di operazioni non imponibili, esenti e non soggetti ad iva. In particolare anche il regime sanzionatorio è variato, visto che in caso di violazione dell’obbligo di cui sopra è stata prevista una sanzione che va dal 5 al 10 % dell’importo omesso. Inoltre a tale violazione occorrerà aggiungere anche il pagamento di una sanzione compresa tra 258,23 euro e 2.065,83 euro qualora la violazione non abbia rilevanza anche ai fini dell’imposta sul reddito.
La risoluzione n. 1/E dell’agenzia delle entrate pubblicata recentemente sul sito internet dell’amministrazione fornisce i primi chiarimenti in merito alla compilazione delle fatture. In particolare il provvedimento stabilisce che la numerazione delle fatture non deve per forza ripartire da uno ma può essere progressiva, purché si adottino opportuni accorgimenti atti a stabilire l’anno di emissione.
La circolare fornisce quindi chiarimenti anche in merito ai dubbi sollevati dalle modifiche dell’art. 21, comma 2 lettera b) del Dpr 633/1972, a seguito dell’introduzione della legge di stabilità n. 228 del 2012. A seguito dei chiarimenti forniti è stato quindi stabilito che l’identificazione possa avvenire in due modi, in primo luogo usando una numerazione progressiva con riferimento all’intera vita dell’impresa. Un secondo modo di tenere la contabilità è invece rappresentato da una numerazione progressiva per anno solare. Chi opta per questo secondo metodo potrebbe avere avuto il dubbio che il riferimento all’anno solare sia di secondaria importanza (la numerazione avviene ad esempio fattura n. 2/2012).
In base a quanto disposto dalla circolare invece il riferimento all’anno è comunque essenziale qualora la numerazione venga azzerata di anno in anno. Spetterà adesso ai sistemisti software aggiornare i relativi applicativi informatici in modo tale da riportare le diciture che l’amministrazione reputa obbligatoria oltre al numero di partita iva per i clienti nazionali e il codice identificativo per i clienti comunitari o per, i soggetti privati, il codice fiscale.