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Il ravvedimento operoso per Tasi e Imu non pagati

Lo scorso 16 giugno 2016 è scaduto il termine ultimo per il pagamento di acconto di Tasi e Imu 2016.

Coloro i quali hanno omesso il pagamento o hanno versato una rata parziale delle due imposte hanno ora la possibilità di avvalersi del ravvedimento operoso che consente di pagare in ritardo con sanzioni ridotte. Due sono le sue regole principali:

  • in primo luogo occorre sapere che la sanzione ridotta dovuta per il pagamento in ritardo è proporzionale ai giorni di ritardo effettivamente accumulati;
  • esso è ammesso solo prima che la violazione per il ritardo sia stata contestata dall’amministrazione comunale di riferimento e che quest’ultima abbia avviato gli accertamenti relativi.

Tre le opzioni di pagamento e le relative date:

Se si paga entro il 30 giugno 2016 sarà possibile usufruire del ravvedimento sprint, che è esercitabile entro il quattordicesimo giorno dalla scadenza del versamento e permette di applicare una sanzione ridotta a 1/15 per ogni giorno di ritardo.  La sanzione, pari allo 0,1% giornaliero è applicabile pagando dal primo all’ultimo giorno di ritardo pagando l’importo del tributo cui si applicherà una sanzione dello 0,1% per ogni giorno di ritardo. Alla sanzione vanno aggiunti anche gli interessi pari al tasso legale con maturazione giornaliera, pari allo 0,20%.

Se si paga invece entro il 16 luglio 2016 è possibile fruire del ravvedimento breve che si applica ai versamenti eseguiti entro il trentesimo giorno dalla scadenza del versamento ma successivi al quattordicesimo giorno, con la riduzione della sanzione a 1/10 ( sanzione, quindi, del 1,5%)

Se si paga, ultima alternativa, entro il 14 settembre, è possibile applicare il ravvedimento intermedio, applicabile a versamenti eseguiti dopo il trentesimo giorno dopo la scadenza, ma entro il novantesimo giorno. In questo caso di applica una riduzione della sanzione a 1/9.