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Ravvedimento operoso, le novità della Legge di Stabilità

La legge di Stabilità ha apportato alcune modifiche di rilievo con riferimento alla disciplina del ravvedimento operoso, contemplando un sostanziale ampliamento delle modalità e dei termini per l’applicazione di tale istituto.

Tra queste è prevista la possibilità di beneficiare di una consistente riduzione delle sanzioni concernenti gli omessi versamenti anche oltre il previgente termine di un anno dalla regolarizzazione, con una onerosità crescente rispetto alla minore tempestività del versamento.
È inoltre prevista la riduzione delle sanzioni a 1/5 del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene dopo la constatazione della violazione con processo verbale.
Nel frattempo l’ambito oggettivo di applicazione della prima delle suddette novità è espressamente riferito “ai tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate”, per effetto di quanto previsto dal comma 1-bis del nuovo art. 13, D.Lgs. n. 472/1997, come riscritto dalla legge di Stabilità 2015. La possibilità di regolarizzare le violazioni contestate con processo verbale non risulta tuttavia espressamente circoscritta ai soli tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate.
Tale previsione, rileva la nota, potrebbe condurre, ad una prima valutazione, ad ipotizzare l’applicabilità della stessa a tutte le violazioni tributarie, incluse quelle connesse ai tributi amministrati dalle Dogane.
Secondo la stessa Agenzia, deve tuttavia essere dato adeguato rilievo a quanto dispone il comma 1-ter del predetto articolo 13. La citata disposizione, infatti, pur ammettendo la possibilità in deroga alla generale preclusione di accedere all’istituto del ravvedimento operoso – a prescindere dalla circostanza che la violazione sia già stata constatata o che siano già iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività di accertamento delle quali l’autore o i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto formale conoscenza, salva la formale notifica di un atto di liquidazione e accertamento o il ricevimento delle comunicazioni di irregolarità – ha limitato espressamente l’esercizio di tale possibilità ai tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate.