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Ires, i termini per il secondo acconto scadono Il 30 novembre

Entro sei giorni (30 novembre 2015) tutti i soggetti IRES che hanno l’esercizio coincidente con l’anno solare, sono tenuti al versamento del secondo acconto, o dell’unico acconto se versano in unica soluzione.

Per tutti coloro i quali invece hanno l’esercizio che non coincide con l’anno solare, l’acconto va versato entro l’ultimo giorno dell’undicesimo mese dell’esercizio.

L’acconto IRES è pari al 100% dell’imposta versata a saldo nell’anno precedente. Può essere versato in un’unica soluzione entro il 30 novembre soltanto qualora l’importo dovuto non sia superiore a 257,52 euro, mentre negli altri casi il versamento si effettua in 2 rate, una con scadenza il 16 giugno e una con scadenza il 30 novembre.

L’acconto di giugno è pari al 40% mentre quella di novembre al 60%.

L’acconto IRES può essere calcolato sia con metodo storico che previsionale.

Il metodo storico fa riferimento all’imposta dovuta in base all’anno precedente mentre quello previsionale la calcola in base alla previsione di guadagno prevista per l’anno in corso. Questo metodo permette al contribuente di ridurre il versamento degli acconti per il periodo di imposta 2015, fino ad annullarlo.

Per il secondo acconto, o per il versamento in unica soluzione non è prevista la possibilità di rateizzazione concessa per la prima rata di acconto. Il pagamento va effettuato tramite modello F24 utilizzando il codice tributo 2002.

Chi sono i soggetti obbligati al pagamento?

Sono tenuti al versamento dell’acconto IRES tutti i soggetti che:

  • hanno presentato il modello UNICO 2015 SC (società di capitali)
  • hanno presentato il modello UNICO 2015 ENC (enti non commerciali ed equiparati)

Sono invece esclusi dall’obbligo di versamento tutti i soggetti che

  • Nel modello UNICO 2015 hanno evidenziato una perdita fiscale
  • Hanno rilevato nel rigo RN17, per le società di capitali, e nel rigo RN28, per gli enti non commerciali, un importo pari o inferiore a 21 euro
  • Pur avendo rilevato in tali righi un importo pari o superiore a 21 euro, presumono di conseguire una perdita nel 2015
  •  hanno un credito d’imposta IRES, risultante dalla dichiarazione dell’anno precedente e non utilizzato in compensazione, che compensa l’intero acconto dovuto
  • sono stati dichiarati falliti
  • I soggetti che nel 2014 hanno cessato ogni attività, non possedendo alcun reddito imponibile da cui possa scaturire un’imposta sui redditi, sono esonerati dal pagamento
  • i soggetti che nel 2014 non possedevano redditi ed hanno iniziato un’attività di impresa o di lavoro autonomo solo nel 2015.