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INPS: uniformità di giudizio tra pubblico e privato

Parliamo di uniforme giudizio in tema di pensioni per i lavoratori del pubblico e del privato. Una circolare Inps infatti conferma l’inesistenza della deroga applicata sino al 2011 ai pubblici dipendenti con contribuzione alla data del 31 dicembre 1992. L’istituto di previdenza ha emanato tale direttiva in risposta ad un quesito posto da un ente locale in merito ad un suo dipendente. Il lavoratore, che a breve avrebbe compiuto 65 anni di età con poco più di 15 anni di contributi, alla fine del 1992 vantava alcuni mesi di contribuzione. Prima dell’entrata in vigore della riforma Fornero il D. Lgs 503/1992 prevedeva alcune deroghe consentendo di raggiungere la pensione di vecchiaia con soli 15 anni di contributi. Sempre in materia la circolare n. 16/IP aveva stabilito che in caso di presenza di contribuzione alla data del 31 dicembre 1992 si ha diritto alla pensione di vecchiaia anche con soli 15 anni di contributi versati. Un trattamento migliore rispetto ai lavoratori iscritti all’Inps, i quali per poter beneficiare della pensione di vecchiaia avrebbero dovuto aver maturato i 15 anni tutti entro la data del 31 dicembre 1992.

L’Inps, attraverso l’emanazione della circolare del 16 febbraio scorso, aveva stabilito che le norme derogatorie previste dalla riforma Amato (il d. lgs 503 del 1992) ha stabilito che le norme derogatorie trovavano ancora applicazione visto che il Decreto Salva Italia non ne aveva stabilito l’esplicita abrogazione. Successivamente l’istituto pensionistico, in virtù dell’accorpamento tra Inps ed Inpdap, ha chiarito che le deroghe trovano applicazione ma con gli stessi requisiti previsti per i lavoratori iscritti all’Inps (in modo tale da non creare discrepanze di applicazioni delle norme tra lavoratori e lavoratori). Pertanto adesso tutti i lavoratori che hanno meno di 15 anni di contributi versati alla data del 31 dicembre 1992 potranno accedere alla pensione di vecchiaia esclusivamente se hanno maturato 20 anni di contributi. Di conseguenza la deroga più ampia prevista per i lavoratori del pubblico impiego viene ad essere equiparata a quella dei restanti lavoratori.