Home » IMU » Imu imprenditori agricoli e coltivatori diretti

Imu imprenditori agricoli e coltivatori diretti

Oggi parliamo ancora di dichiarazione Imu, ma più in dettaglio della presentazione del modulo da parte degli imprenditori agricoli e coltivatori diretti iscritti nella previdenza agricola, la cosiddetta Iap. Questa categoria di contribuenti è stata oggetto della risoluzione n. 2/DF del 18 gennaio 2013 emanata dal Dipartimento delle Finanze, che ricorda che l’Imu va presentata solo quando si sono verificate delle variazioni rispetto a quanto risulta dalle dichiarazioni Ici già presentante.

La circolare ministeriale sull’IMU distingue tra imprenditori agricoli e coltivatori diretti definendo questi ultimi come i soggetti “che si dedichino direttamente e abitualmente alla coltivazione, con lavoro proprio e della propria famiglia, e che la sua forza lavorativa non sia inferiore ad un terzo di quella complessiva richiesta dalla normale coltivazione del fondo”.

Quindi se i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali hanno già presentato la dichiarazione Ici, non devono presentare l’Imu, perché il Comune possiede già le informazioni riguardanti il moltiplicatore e la franchigia. Intanto il capogruppo del Pd a Latina, Giorgio De Marchis, ha dichiarato che “le singole amministrazioni hanno la facoltà di dimezzare l’aliquota per i fabbricati rurali e per i terreni agricoli, sostenendo in questo modo il mondo agricolo”.

L’Imu si abbatte sui terreni agricoli e sui fabbricati rurali, (stalle, fienili, capannoni ecc), tassando quindi tutti i mezzi di produzione imponendo un aggravio fiscale sugli immobili utilizzati per lo svolgimento dell’attività, mentre non si applica per i fabbricati rurali a uso strumentale. Si prospetta l’ennesima batosta per le aziende agricole; una possibilità sarebbe quella di ripristinare la fiscalità locale sulle imprese agricole, basata su principi di equità.

Per concludere, coltivatori diretti e imprenditori agricoli devono presentare la dichiarazione Imu solo se sono intervenute variazioni rispetto a quanto risulta dalle dichiarazioni Ici già presentata. Le stesse considerazioni valgono anche per le società e per l’applicazione dell’agevolazione prevista dall’articolo 2 del D.Lgs. 504/1992 che definisce quelle che sono le aree non fabbricabili.

Categorie IMU