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Imposta sugli intrattenimenti: ancora tre giorni per il pagamento

La data del 16 febbraio si sta avvicinando velocemente: si tratta del termine temporale scelto dall’Agenzia delle Entrate per far fronte all’adempimento fiscale relativo alla cosiddetta imposta sugli intrattenimenti, una tassa di cui non si è soliti parlare troppo spesso. I contribuenti che svolgono attività di intrattenimento, infatti, hanno l’obbligo di usare il modello F24 per dichiarare la continuità dei loro servizi, specificandone le caratteristiche principali. È il Decreto legislativo 60 del 1999 il testo normativo che ha introdotto questo specifico tributo, chiarendo il regime tributario di spettacoli, giochi e intrattenimenti appunto. Questa legge ha di fatto ricondotto tutte le attività relative allo spettacolo nel regime ordinario dell’Imposta sul Valore Aggiunto; quest’ultima si applica alle attività a cui ci stiamo riferendo in due modi specifici, vale a dire un regime forfettario di determinazione della tassa e un regime ordinario.


Le aliquote in questione sono state decise circa undici anni fa, tanto che è ormai radicata l’abitudine di far scontare a tali attività l’Iva al 20%, anche se gli spettacoli cinematografici, quelli sportivi di ogni genere, le attività circensi, gli spettacoli teatrali e di burattini beneficiano dell’imposta ridotta al 10%. Sono moltissime le attività che sono soggette all’imposta sugli intrattenimenti: ad esempio, possiamo citare le esecuzioni in forma musicale di ogni genere, fatta eccezione per i concerti vocali e strumentali, oltre a tutti gli intrattenimenti e danze delle discoteche e sale da ballo.

Tra l’altro, l’aliquota scende fino al 16% nell’ipotesi di una esecuzione musicale dal vivo che duri meno della metà dell’orario complessivo di apertura al pubblico dell’esercizio. Detto, poi, che l’aliquota è molto diversa nei casi di ingresso nelle sale da gioco o nei luoghi destinati nello specifico all’esercizio delle scommesse (60%) e nell’esercizio del gioco nella case (10%), i contribuenti interessati devono ricordare che il codice tributo da inserire nel già menzionato modello F24 telematico è il 6728.

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