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I nuovi criteri per dedurre le perdite

Sicuramente farà piacere a molti la modifica introdotta dall’art. 33 del dl 83 del 2012 all’art. 101 del testo unico sui redditi in materia di deducibilità delle perdite. In particolare viene prevista la deducibilità automatica delle perdite inerente i crediti di modesto ammontare, anche se allo stato attuale i benefici sono notevolmente attenuati da una certa incertezza interpretativa della norma. Per quanto riguarda la modesta entità è stato stabilito che il valore del credito non sia superiore a 5 mila euro per imprese con volume di affari sopra i 100 milioni di euro, e 2500 euro per le altre imprese (leggi anche le novità di unico 2013)

Già in passato la possibilità di dedurre le perdite sui crediti aveva creato qualche problema in materia di interpretazione visto la difficoltà che si ha nel provare la sussistenza di elementi certi e precisi o i casi dubbi che sono stati oggetto di ricorsi tributari. Adesso la possibilità di dedurre in automatico perdite ritenute piccole rispetto al volume di affari, potrebbe far superare il problema dei costi troppo onerosi in materia di azioni da recupero da attuare. In particolare l’art. 101 del tuir stabilisce che in caso di perdite su crediti di modesta entità, gli elementi certi e precisi risultano comune integrati qualora la perdita sia di modesta entità ed è comunque decorso un periodo di sei mesi dalla scadenza del pagamento. Per i crediti che invece non hanno tale duplice requisito occorrerà invece determinare i requisiti inerenti la certezza e la precisione (leggi anche incertezze in materia di ires)

Il nuovo testo introdotto dal dl invece prevede quindi la deducibilità dei componenti negativi qualificati come perdite su crediti. La dottrina ha però sottolineato che tale provvedimento può essere inteso in senso esteso, prevedendo le stesse regole in materia di svalutazione anche per le svalutazioni su crediti. Di conseguenza occorrerà coordinare il nuovo regime delle perdite su crediti con il regime delle svalutazioni previsto dall’art. 106 del testo unico sui redditi, allo scopo di evitare doppie imposizioni.