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Fisco e risparmio energetico: il requisito della residenza

Le spese per il risparmio energetico degli edifici richiede in maniera tassativa che vengano rispettati dei requisiti. Quali sono questi ultimi, in modo da capire come si può ottenere la detraibilità del 55% dell’Irpef? Una domanda importante può sorgere in merito alla prova dell’utilizzo reale dell’immobile stesso, vale a dire quello che viene sottoposto a tale intervento; allo stesso modo, ci si può chiedere se anche la residenza non sia forse un elemento essenziale per la prova dell’uso dell’immobile stesso da parte del contribuente.

In realtà, come precisa la legge, quando gli interventi per il risparmio energetico sono realizzati su abitazioni o fabbricati, il cui possesso fa riferimento a soggetti privati che non esercitano alcun tipo di attività commerciale, la detrazione viene consentita in casi specifici: in effetti, non è necessario sfruttare l’immobile stesso in maniera diretta come se fosse una abitazione propria e questo discorso vale anche per la residenza del fabbricato in questione. Di conseguenza, il proprietario può beneficiare del bonus del 55% anche nel caso in cui gli edifici siano stati locati a soggetti terzi, un elemento che si può ricavare dal quarantottesimo comma dell’articolo 1 del testo normativo di riferimento, la legge 220 del 2010 (la cosiddetta Legge di Stabilità per il 2011). La detrazione fiscale, comunque, non può essere applicata nell’ipotesi di immobili di impresa che sono stati locati.

D’altronde, basta fare riferimento ad alcune risoluzioni recenti della nostra amministrazione finanziaria per ottenere altre delucidazioni. In particolare, nel 2008 l’Agenzia delle Entrate ridusse in maniera sensibile il campo di applicazione del bonus energetico, andando proprio ad escludere le imprese appena menzionate. Inoltre, è stato sottolineato anche come la detrazione tributaria a cui si sta facendo riferimento sia relativa soltanto a riqualificazioni dal punto di vista energetico di fabbricati strumentali che sono sfruttati nell’esercizio dell’attività imprenditoriale (una chiara esclusione dei soggetti che usano gli immobili stessi).