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Fisco britannico: le novità in materia di transfer pricing

Lo scorso 23 aprile lo Special Commissioner of Income Tax, il primo grado della giustizia tributaria britannica, aveva pubblicato una storica sentenza circa il transfer pricing, anche se, bisogna sottolinearlo, l’interesse valica i confini dello stesso Regno Unito. Si tratta di una questione fondamentale, che concerne la determinazione dei prezzi di trasferimento infragruppo e dei cosiddetti prezzi “comparables. Quale caso è stato al centro di questo confronto? La Dsg Retail Ltd, tra i maggiori distributori britannici per quel che riguarda i beni di largo consumo e i prodotti elettronici, era finita sotto l’attenzione del fisco del Regno Unito per i premi pagati tra il 1996 e il 2004 ad entità residenti nell’Isola di Man; in particolare, come già accennato in precedenza, la questione rilevante si riferiva alla determinazione dei prezzi di trasferimento.

 


La Dsg ha provveduto a utilizzare il metodo CUP (Comparable Uncontrolled Price): quest’ultimo confronta il prezzo di beni trasferiti relativi a una transazione tra imprese associate col prezzo di beni relativi a una transazione comparabile, da valutare in riferimento ai cinque fattori di determinazione della comparabilità (caratteristiche dei beni, analisi funzionale, condizioni contrattuali, condizioni economiche e strategie commerciali). I suoi limiti, però, sono connessi con le difficoltà di reperimento di transazioni tra parti indipendenti sufficientemente comparabili in termini di prezzi praticati. L’Hmrc ha deciso dunque di proporre un residual profit split con cui assegnare i profitti normali utilizzando come indicatore di base il ritorno sul capitale investito.

 

La decisione della corte britannica, comunque, si allinea al recente processo di revisione messo a punto in seno all’Ocse: la bozza di discussione, in proposito, approntata all’inizio del 2008, aveva preso in considerazione di rivisitare lo status dei metodi reddituali a cui le direttive si rivolgono come “metodi di ultima istanza”. Se la comparabilità tra le transazioni non può essere considerata sufficiente, allora occorre valutare l’eventualità di ricorrere ad altri metodi che potranno risultare più appropriati.