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Chiarimenti sulla rivalutazione dei terreni

In una recente conferenza l’agenzia delle entrate ha chiarito alcuni punti in merito alla rivalutazione di terreni e partecipazioni. Per quanto riguarda queste ultime l’amministrazione finanziaria ha confermato che la cessione ad un valore inferiore rispetto a quanto periziato non comporta particolari problemi in quanto la minusvalenza che emerge non è fiscalmente rilevante.

Per quanto riguarda i terreni invece la differenza di valore assume comunque rilievo ai fini delle imposte indirette, e dovrà comunque essere inserito in atto, altrimenti verrà preso come base di riferimento il valore storico per determinare la plusvalenza. Sul punto gli addetti ai lavori hanno comunque dei pareri differenti. In particolare per alcuni il valore periziato potrà comunque essere tenuto per buono. Su questo valore è stata pagata l’imposta sostitutiva e potrà comunque essere indicato in atto senza fare una ulteriore perizia.

Per altri invece la risposta fornita dall’amministrazione finanziaria indica che qualora nell’atto di trasferimento venga indicato un valore inferiore a quello rivalutato potranno essere applicate le regole ordinarie per le plusvalenze previste dall’Art. 68 del Tuir. In questo caso se indico 80 come valore di cessione e ho rivalutato ad un valore pari a 100, non posso considerare questo come costo valido. Se il costo storico è stato pari a 10 in questo caso avrò comunque una plusvalenza di 70 (80 meno 10).

LA prima interpretazione propende per una duplice distinzione tra prezzo e valore mentre la seconda no. Sul punto occorre anche ribadire che l’agenzia delle entrate hanno invitato a tener conto della possibilità di effettuare una nuova rivalutazione, visto che comunque non è assodato che il valore inferiore sia diverso dal corrispettivo e che il contribuente sia disposto a pagare imposte di registro più alte.

Inoltre in caso di redazione di nuova perizia, il contribuente potrebbe evitare anche la possibilità che l’ufficio accerti un valore superiore visto che comune in atto è indicato un prezzo inferiore rispetto ad una attestazione che indica un valore superiore.

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