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Rideterminazione del valore delle quote e dei terreni

L’ultima legge di stabilità, in base all’articolo 1 comma 473, ha prorogato al 30 giugno il termine per il pagamento dell’imposta sostitutiva e per la redazione e il giuramento della perizia di stima per la rideterminazione del valore delle quote e dei terreni posseduti alla data del 1° gennaio 2013. Questa imposta deve essere calcolata sul valore dei beni in questione e può essere del 4 per cento per le partecipazioni qualificate, i terreni edificabili e a destinazione agricola, e del 2 per cento per le partecipazioni non qualificate.

La norma in esame consente la possibilità di rideterminare il costo o valore di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati purché detenute alla data del 1° gennaio 2013. Il valore “rideterminato” può essere contrapposto al corrispettivo della cessione a titolo oneroso delle partecipazioni in luogo dell’originario costo o valore di acquisto.

Sono finalmente giunti dunque i chiarimenti sulla rivalutazione dei terreni, e coloro che possono usufruire della proroga sono le persone fisiche non esercenti attività d’impresa, le società semplici, società e associazioni. Oltre alle partecipazioni non negoziate nei mercati regolamenti, oggetto della rivalutazione sono anche i diritti o titoli attraverso cui possano essere acquisite le partecipazioni suddette e  i terreni agricoli.

Sono esclusi invece i soggetti che posseggono partecipazioni le cui plusvalenze risulterebbero non imponibili per effetto
di apposite previsioni contenute in convenzioni per evitare la doppia imposizione sul reddito: quindi i possessori di partecipazioni (e terreni) nell’ambito di imprese commerciali; lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni e gli altri soggetti di cui all’art. 74, comma 1 del D.P.R. n. 917/1986.

La prima scadenza è il 30 giugno di quest anno, e sempre entro questa data si deve procedere anche alla redazione e al giuramento della perizia di stima presso un tribunale o un notaio. Il decreto inoltre ha introdotto la possibilità di compensare l’imposta sostitutiva pagata in una precedente rivalutazione.