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Brevetto decaduto se non si paga la relativa tassa

Cosa avviene se l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi comunica al titolare del brevetto per invenzione industriale che non risultavano pagate annualità relative alla tassa e pertanto lo invitava copia dei pagamenti effettuati? Innanzitutto se non avete pagato la tassa andate incontro a perdita del diritto di esclusiva al brevetto. La Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione (Sent. n. 10219/2009) ha infatti stabilito la perdita del brevetto dovuta a ritardo, da parte dell’azienda, nel pagamento della relativa tassa:

L’art. 47 del r.d. 1127/39 stabilisce che la tassa annuale deve essere pagata anticipatamente entro il termine corrispondente a quello in cui è stata depositata la domanda e, trascorso detto termine, il pagamento è ammesso nei sei mesi successivi, con l’applicazione di una soprattassa. In caso mancato rispetto di quest’ultimo termine, l’art 55 del regio decreto stabilisce la decadenza dal brevetto.

Attenzione quindi a non dimenticare di pagare la tassa! Ed inoltre conservate le ricevute di pagamento poichè la Corte ha affermato inoltre:

Sotto un profilo generale, va rammentato che l’art. 2729 comma 2 c.c. stabilisce che le presunzioni non si applicano nei casi in cui non può aversi prova per testimoni. A sua volta l’articolo 2721 c.c. stabilisce che la prova per testimoni non è ammissibile per i contratti che superano il valore di 2,58 euro, salvo che l’autorità giudiziaria consenta la prova tenuto conto della qualità delle parti, della natura del contratto e di ogni circostanza e fatti salvi alcuni casi, previsti dall’art. 2724 c.c., in cui la prova per testimoni è ammessa comunque. Infine, l’articolo 2726 c.c. stabilisce che le norme stabilite per la prova testimoniale dei contratti si applicano anche al pagamento. Ciò sta a significare che il pagamento non può essere provato per testimoni, salvo le eccezioni dinanzi indicate, e da ciò consegue ulteriormente che, in virtù delle disposizioni citate, non può neppure essere provato per presunzioni. Il principio civilistico testè enunciato non trova un analogo specifico corrispondente nell’ambito delle obbligazioni di diritto pubblico ma, tuttavia esso è ,in genere desumibile, in base a principi contenuti nelle varie normative pubblicistiche.

In parole povere l’eventuale prova del pagamento deve, in ogni caso, essere data attraverso la produzione della documentazione relativa all’avvenuto pagamento e non é possibile  la prova di pagamento basata su testimonianze e presunzioni.