Home » INAIL » L’autocertificazione del Durc nel settore edilizio

L’autocertificazione del Durc nel settore edilizio

Il Documento Unico di Regolarità Contributiva (meglio noto come Durc) non è autocertificabile nel caso dei lavori privati che vengono realizzati in ambito edilizio: se poi si ha a che fare con degli appalti pubblici, allora è sempre possibile sostituire lo stesso con una sorta di autocertificazione. Come ha precisato l’Inail, però, questa certificazione non può riguardare il Durc che deve essere presentato all’amministrazione che lo concede in un momento precedente alla partenza dei lavori stessi (anche per la denuncia di inizio attività vale lo stesso identico discorso). Nell’ipotesi di contratti che fanno riferimento a forniture edili fino al limite di ventimila euro, le aziende coinvolte possono sostituire il documento in questione.

La nota dell’istituto che regola il settore antinfortunistico è stata redatta in maniera congiunta con il Ministero del Lavoro. I chiarimenti più importanti, comunque, sono quelli che sono stati elencati in merito alla cosiddetta decertificazione; quest’ultima è contenuta all’interno della Legge di Stabilità e prevede che i documenti che vengono emessi dalle pubbliche amministrazioni siano sostituiti appunto con le autocertificazioni dei soggetti interessati. In aggiunta, bisogna anche ricordare che tutte le informazioni e i dati relativi alla regolarità contributiva sono acquisiti d’ufficio. La decertificazione, almeno secondo quanto riferito dallo stesso dicastero del Welfare non è una prerogativa del Durc, dato che il testo di riferimento, il Dpr 445 del 2000, parla soltanto di come questo documento può essere acquisito e gestito.

La differenza tra settore pubblico e privato è presto detta. Nel primo caso, infatti, esiste l’obbligo di acquisire d’ufficio il documento fiscale da parte di cloro che appaltano, con la possibilità di presentare una dichiarazione che sostituisca di fatto il Durc. Nel caso, invece, del settore privato, la disciplina speciale non cambia, ma rimane valida l’opzione in capo alle pubbliche amministrazioni di acquisire il documento stesso per una valutazione dei contenuti secondo le modalità che sono previste.

2 commenti su “L’autocertificazione del Durc nel settore edilizio”

I commenti sono chiusi.